Fornitura, stoccaggio e consegna di biglietti a banda magnetica – CHIARIMENTI e RETTIFICHE

Quando

12/10/2016 - 28/11/2016    
12:10

Tipologia evento

Descrizione

Asta Pubblica per la fornitura, stoccaggio e consegna di biglietti a banda magnetica, per il sistema di bigliettazione elettronica, per 48 mesi.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 13,00 del 28.11.2016

Data di pubblicazione sul sito: 12.10.2016

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CHIARIMENTI


  • QUESITO 1

Rif. 7.4.2.a) MATERIALI SUPPORTO TERMOSENSIBILE – Dalla scheda tecnica inserita si evince che il cartoncino termosensibile è del tipo standard e non del tipo protetto. Si richiede conferma in merito.

  • Risposta:

la carta termica richiesta è del tipo standard senza protezione.


  • QUESITO 2

Rif. 7.4.6 TIPOLOGIE BIGLIETTI – Si tratta di titoli formato cut single (formato singolo), nel punto 7.3.2.c. si stima un quantitativo di 75.000 pz/anno: è confermato tale quantitativo? Per i titoli BITC e BIGC si richiede il carnet da 20 pz raggruppati tramite incollaggio: questa soluzione può essere valida per la biglietteria cartacea, ma non per la biglietteria con banda magnetica.

  • Risposta:

si conferma il quantitativo; i carnet vanno raggruppati in bustine sigillate da 20 pz. ciascuna.


  • QUESITO 3

Rif. 7.4.13.a) MODALITA’ DISTRUZIONE SFRIDI NON OLOGRAMMATI – Per gli scarti, sfridi e refusi di produzione non ologrammati si richiede la loro contabilizzazione e distruzione. Considerando che sono in bobine master, senza ologramma e non fustellati (questi semilavorati non possono essere utilizzabili per fini illeciti) riteniamo superfluo la loro contabilizzazione ai fini della sicurezza.

  • Risposta:

si conferma la distruzione senza contabilizzazione.


  • QUESITO 4

Rif. 7.5.3 APPLICAZIONE OLOGRAMMA “..AMAT potrà richiedere che, in caso di modifica della foglia olografica per una sua personalizzata, che il precedente ologramma venga dismesso e custodito in attesa della distruzione…). Tale clausola non è applicabile, perché l’ologramma è di nostra proprietà e personalizzazione e viene utilizzato anche per altre Aziende TPL.

  • Risposta:

Si conferma che tale clausola è applicabile solo in caso di foglia olografica di proprietà AMAT.


  • QUESITO 5

Rif. 7.7.2 TEMPI DI CONSEGNA – “…AMAT si riserva la facoltà di modificare tale piano di consegna in qualsiasi momento con anticipo non inferiore a 5 giorni solari rispetto alla prima data di consegna precedentemente indicata…”. Considerando che i tempi di produzione della biglietteria sono di 15-20 giorni, la modifica del piano di consegna fino a 5 giorni solari avrebbe come conseguenza la giacenza della fornitura prodotta, in contraddizione al punto 7.7. Si richiedono chiarimenti in merito.

  • Risposta:

 Nel caso in cui AMAT richieda la modifica del piano di consegna, e contestualmente il Produttore abbia già prodotto i titoli e ne abbia informato preventivamente AMAT, è consentito lo stoccaggio di tali titoli presso il magazzino securizzato del Produttore, per il tempo necessario a procedere alla consegna dei titoli nei nuovi termini concordati.


  • QUESITO 6

Rif. 11 PAGAMENTI – “.. In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all’art.5 del D.Lgs. n.231/2002…” Vista la tipologia e l’entità della fornitura, in caso di ritardato pagamento protrattosi oltre i 60 giorni dalla scadenza concordata delle fatture, non possiamo proseguire con le successive forniture. E’ possibile inserire tale clausola nell’eventuale contratto, senza che AMAT Spa si avvalga di i richieste di penali e/o di risarcimento del danno subito?

  • Risposta:

NO.


  • QUESITO 7

Rif. 12 PENALI VARIE – Nell’art. 12.3 – 12.4 – 12.5 – 12.8 vengono evidenziate le penali per ogni giorno di ritardo di €uro 2.000,00. E’ corretto tale importo?

  • Risposta:

vedi risposta in calce (rettifiche).


  • QUESITO 8

Rif. 12.7 PENALI IN CASO DI AMMANCHI DI FOGLIA OLOGRAFICA – Per l’utilizzo di foglia olografica personalizzata e di proprietà del Fornitore, in caso di ammanco/maggior consumo non è possibile applicare penali, in quanto tale foglia viene utilizzata anche per altre produzioni. Riconosciamo invece valido il risarcimento, del valore della sola foglia olografica, nel caso in cui sia personalizzata e sia di proprietà AMAT Spa. E’ altresì inaccettabile la penale associata al doppio del valore facciale dei BIT riproducibile con il quantitativo di foglia olografica mancante.

  • Risposta:

sarà applicata una penale pari al doppio del valore della foglia olografica personalizzata.


  • QUESITO 9

Rif. 15 VERIFICHE E PRIVACY – “…I controlli con oneri relativi alle spese di trasferta ad esclusivo carico dell’Appaltatore, sono stabiliti nel numero massimo di 13 per ogni anno ed avverranno tramite 2 (due) incaricati AMAT…” Chiediamo di indicare le tipologie di oneri relativi alle spese di trasferta, comprensivi del numero dei giorni per ciascuna visita.

  • Risposta:

due giorni – vitto ,alloggio e trasferimenti da e per APT x 2 incaricati AMAT.


  • QUESITO 10

ALL. 4 punto 6 COMUNICAZIONI DEL PRODUTTORE – “…Il produttore, con un preavviso di almeno 48 ore, comunica all’Area Gestione Titoli della Direzione Commerciale di AMAT, la data e ora della consegna dei titoli prodotti, allegando la relativa packing list…” Data la specificità del trasporto e della destinazione, non è possibile fornire indicazioni precise per la data e l’ora della consegna.

  • Risposta:

la data andrà comunicata al responsabile dell’esecuzione del contratto (da lunedi a venerdi); l’ora dovrà ricadere nella fascia oraria lavorativa (ore 8.00 – 14,00) degli uffici preposti del deposito di Via Roccazzo.


  • QUESITO 11

Rif. 8. GARANZIE – POLIZZA ASSICURATIVA DI PRIMO RISCHIO ASSOLUTO – Il valore dei massimali richiesti, per il furto e giacenza, sono riferiti ai titoli presso lo stabilimento dell’Appaltatore? In questo caso il massimale è riferito al valore di produzione della fornitura (valore della materia prima più la lavorazione)?

  • Risposta:

Il massimale della polizza assicurativa è riferito al valore dei titoli fino alla consegna ad AMAT Palermo S.p.A., quindi sia quando sono conservati presso lo stabilimento dell’appaltatore che durante il trasporto.  I massimali sono riferiti al valore facciale dei titoli trasportati.


  • QUESITO 12

Il valore del massimale per il trasporto è riferito al valore di produzione dei titoli (valore della materia prima e lavorazione)?

  • Risposta:

I massimali sono riferiti al valore facciale dei titoli trasportati.


  • QUESITO 13

La polizza assicurativa relativa al trasporto, può essere stipulata di volta in volta in funzione del valore di produzione dei titoli trasportati, cioè la materia prima utilizzata più il valore della lavorazione e non per il valore totale dell’appalto.

  • Risposta:

I massimali della polizza sono riferiti al valore facciale dei titoli trasportati, e la polizza deve essere costituita all’atto della stipula del contratto, con la previsione dell’attivazione per i singoli trasporti.


RETTIFICHE


CAPITOLATO  SPECIALE – A causa di refusi di stampa, si correggono le seguenti caratteristiche:

al punto 7.4.2.a – Materiali per il supporto termosensibile

anziché: Peso  –   18 ± 10

leggi:      Peso  – 182 ± 10


anziché: Luce incl. UV – 21.160 kj/m2

leggi:      Luce incl. UV – 21.600 kj/m2


al punto 12 – Penali

anziché: € 2.000,00

leggi:     €    200,00