SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO ORDINE DEL GIORNO:
10
- Data:
19-04-2021
Proponente:
SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto:
TRANSAZIONE B.A./AMAT. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO DIFFERENZA TFR. GIUDIZIO 3717/2019.
Motivazione:
PRELIMINARMENTE SI PREMETTE QUANTO SEGUE. CON SENTENZA N. 1173/1994 IL PRETORE DEL LAVORO DI PALERMO HA DICHIARATO IL DIRITTO DEL DIPENDENTE B.A. (E DI ALTRI 32 RICORRENTI, TUTTI DIPENDENTI DI AMAT PALERMO) AD ESSERE INQUADRATO NEL 4° LIVELLO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI, CON DECORRENZA DAL 29.10.1988, CONDANNANDO LA SOCIETà A CORRISPONDERE A CIASCUNO DI LORO LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RELATIVE AL PERIODO DAL 29.10.1988 AL 31.12.1988, CON RIVALUTAZIONE ED INTERESSI. TALE DECISIONE È STATA IN PARTE RIFORMATA DAL TRIBUNALE DI PALERMO, CON SENTENZA N. 7260/2001, CHE HA DIFFERENZIATO LA DECORRENZA GIURIDICA DELL'INQUADRAMENTO - DAL 29.10.1988 - DA QUELLA ECONOMICA - DAL 1.1.1989 -; SENTENZA QUESTA PASSATA IN GIUDICATO (AVVERSO LA DETTA SENTENZA NON È STATO PRESENTATO RICORSO PER CASSAZIONE MA - CON RICORSO DEPOSITATO IL 21.01.2008 - L AMAT NE HA CHIESTO LA REVOCAZIONE, INSIEME ALLA SENTENZA PRET. PALERMO N. 1173/1994, POSTULANDO LA SUSSISTENZA DI DOLO REVOCATORIO . SIA LA CORTE D APPELLO DI PALERMO - SENTENZA 402/2009 - SIA LA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 4655/2011 HANNO RESPINTO LA DOMANDA). CON RICORSO RG 3329/2019 IL LAVORATORE, PREMESSO: A) DI AVERE INCARDINATO PROCEDIMENTO MONITORIO, IL QUALE DOPO PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE INCARDINATO DALLA SOCIETà (ESITATO CON SENTENZE FAVOREVOLI AL DATORE DI LAVORO SIA IN PRIMO GRADO - TRIB. PALERMO N. 6119/2011 CHE IN SECONDO GRADO C. APP. PALERMO N. 1463/2015), ESITAVA CON SENTENZA A SÈ FAVOREVOLE RESA DALLA CORTE DI CASSAZIONE N. 1078/2018, LA QUALE RIMETTEVA AL GIUDICE DEL MERITO, SICCHÈ NE CONSEGUIVA ULTERIORE GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D APPELLO DI PALERMO, CONCLUSOSI CON SENTENZA 849/2018, CON CUI AMAT È STATA CONDANNATA A CORRISPONDERGLI LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE MATURATE NEL PERIODO 29.10.1994-31.03.1998 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 64.857,09 OLTRE INTERESSI E RIVALUTAZIONE, NONCHÈ A COSTITUIRE IN SUO FAVORE LA RENDITA VITALIZIA EX ART. 13 L. 1338/1962 MEDIANTE VERSAMENTO ALL ENTE PROVVIDENZIALE DELLE PROVVISTE NECESSARIE; B) CHE AMAT ERA RIMASTA INADEMPIENTE; HA CHIESTO LA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DOVUTEGLI E LA CONFERMA DELLE STATUIZIONI VIA VIA OTTENUTE NEI PRECEDENTI GIUDIZI DI MERITO. CON RICORSO RG 3717/2019 IL LAVORATORE, PREMESSO: A) DI ESSERE STATO POSTO IN QUIESCENZA IL 30.3.1998 E DI AVERE RICEVUTO IL TFR SECONDO IL PARAMETRO 129 COSì COME APPLICATO SECONDO IL PREVIGENTE INQUADRAMENTO E NON SECONDO IL PARAMETRO 205, COME INVECE AVREBBE DOVUTO SPETTARGLI IN RAGIONE DEI PROVVEDIMENTI SOPRA RICHIAMATI; B) CHE IL DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE DEL TFR È SORTO SOLO DOPO I PROVVEDIMENTI CHE HANNO SANCITO L ESATTO AMMONTARE ECONOMICO DELLA RICOSTRUZIONE DELLA SUA RETRIBUZIONE E PERTANTO NON È CADUTO IN PRESCRIZIONE; HA CHIESTO ACCOGLIERSI LE SEGUENTI CONCLUSIONI: RESPINTA OGNI CONTRARIA ISTANZA ECCEZIONE E DIFESA, DICHIARARE IL DIRITTO DEL RICORRENTE POSTO IN QUIESCENZA IN DATA 30.3.1998 ALLA RILIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA E DEL TFR CON LA RETRIBUZIONE DEL PARAMETRO 205 DELL'ATTUALE INQUADRAMENTO CCNL AUTOFERROTRANVIARI CORRISPONDENTE AL LIVELLO 3 DEL VECCHIO CCNL. CONDANNARE QUINDI AMAT ALLA RILIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA E TFR CON RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LEGALI NOMINANDO CTU CONTABILE . LA CONTROVERSIA DEL PREDETTO B.A. SI INQUADRA IN UN PIù AMPIO CONTENZIOSO COLLETTIVO, RELATIVAMENTE AL QUALE, ATTESE LE DEFINITIVITà DELLE STATUIZIONI GIUDIZIALI IN FAVORE DEI LAVORATORI, SONO IN CORSO O SONO IN VIA DI ATTIVAZIONE DOMANDE, ANCHE IN VIA MONITORIA, DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE VIA VIA MATURATE E NON CORRISPOSTE. IN RELAZIONE A TALE CONTENZIOSO, I GIUDICI DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI PALERMO, NEL CORSO DI VARIE UDIENZE, HANNO PIù VOLTE INVITATO LE PARTI A RICERCARE UNA SOLUZIONE TRANSATTIVA, PROSPETTANDO ANCHE L EVENTUALITà DI SOTTOPORRE ALLA MAGISTRATURA CONTABILE L EVENTUALITà DI UN DANNO ERARIALE DOVUTO ALLA MOLTIPLICAZIONE DI PROCEDIMENTI ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI ALLA QUANTIFICAZIONE DI SOMME ORMAI DOVUTE. RACCOGLIENDO LA DETTA INDICAZIONE, E COMUNQUE NELLA CONCRETIZZAZIONE DI UN INTENDIMENTO AUTONOMAMENTE MATURATO IN SENO ALLA SOCIETà , CON NOTA PROT. 14 DEL 03.01.2020, LA STESSA HA PROVVEDUTO A RICHIEDERE UN INCONTRO CON L AMMINISTRAZIONE COMUNALE VOLTO ALLA DEFINIZIONE COMPLESSIVA DELLA VICENDA, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA, AL FINE DI RIDURRE L ENTITà DEL DANNO ECONOMICO CHE SI PROSPETTA PER L AZIENDA. IN RISCONTRO, IL SOCIO UNICO COMUNE DI PALERMO, IN SENO ALL ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMAT TENUTASI IN DATA 10/01/2020, HA, INFATTI, DETERMINATO DI PROCEDERE AD UNA ATTIVITà TRANSATTIVA CON TUTTI I DIPENDENTI DI CUI ALL ORIGINARIO GIUDIZIO B. + 32/AMAT, AL FINE DI LIMITARE IL DANNO ECONOMICO PER AMAT. IN CONSEGUENZA, CON DETERMINAZIONE N. 27 DEL 16/01/2020, È STATO AFFIDATO ALL AVV. DARIO SCIMÈ L INCARICO DI RICERCARE POSSIBILITà DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLE CONTROVERSIE. A SUA VOLTA, L AVV. DARIO SCIMÈ, AL FINE DI DEFINIRE CON CERTEZZA LE SOMME ANCORA DOVUTE AI LAVORATORI, ANCHE SOTTO IL PROFILO DI DANNI FUTURI, HA AFFIDATO AL DOTT. C.L., CONSULENTE DEL LAVORO IN PALERMO, L INCARICO DI EFFETTUARE I CONTEGGI RELATIVI ALLE POSIZIONI IN CONTENZIOSO (ATTIVO O IN CORSO DI ATTIVAZIONE). CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DI B.A., IL DOTT. C.L. HA ELABORATO GLI ALLEGATI PROSPETTI CONTABILI, DA CUI RISULTANO DOVUTE LE SOMME IVI INDICATE. IN RAGIONE DI TALE ATTIVITà E NELLA RISCONTRATA DISPONIBILITà DELLA DIFESA DEL LAVORATORE ALLA DEFINIZIONE DELL ORMAI PLURIENNALE CONTENZIOSO, LE POSIZIONI DELLE PARTI SI SONO RAVVICINATE E, PUR PERMANENDO CONTROVERSIA SULLE POSSIBILI IMPLICAZIONI DELLE DESCRITTE MODALITà DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO, È STATO POSSIBILE GIUNGERE AD UN ACCORDO TRANSATTIVO, DIRETTO A COMPORRE LA LITE IN CORSO EX ART. 1965 CODICE CIVILE, ANCHE IN VIA GENERALE E NOVATIVA ED OGNI E QUALSIASI PRETESA CHE POSSA DERIVARE, SIA IN VIA CAUSALE SIA IN VIA MERAMENTE OCCASIONALE, DAL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORSO E DALLA SUA RISOLUZIONE. SENONCHÈ, RELATIVAMENTE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PENSIONISTICO MATURATO IN RELAZIONE AI PERIODI COPERTI DA PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA E AL DANNO PENSIONISTICO FUTURO, AVENDO QUESTA AZIENDA GIà ATTIVATO LA PROCEDURA PRESSO L INPS PER LA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PER IL DANNO FUTURO, ALL UDIENZA FISSATA PER IL 25 MARZO U.S. RIGUARDO AL GIUDIZIO CHE HA PER OGGETTO IL RICALCOLO DEL TFR, È STATO CHIESTO UN RINVIO PER I NECESSARI ACCERTAMENTI ED IL GIUDICE HA FISSATO NUOVA UDIENZA PER IL 18.11.2021. IN MERITO AL GIUDIZIO 3717/2019 IL GIUDICE, AVENDO VERIFICATO CHE L IPOTESI TRANSATTIVA GENERALE È VENUTA MENO, HA RINVIATO LA TRATTAZIONE ALL UDIENZA DEL 22.04.2021, ONDE CONSENTIRE ALLE PARTI UNA VALUTAZIONE SUL DA FARSI. A TAL PROPOSITO, L AVV. SCIMÈ È STATO INFORMATO DALL AVVOCATO DI CONTROPARTE CHE BEN DIFFICILMENTE IL SIGNOR B. TRANSIGEREBBE L ORMAI RESIDUO CONTENZIOSO E CHE, STANTE L ESIGUITà DELLA SOMMA (IL TFR RESIDUO È STATO CALCOLATO IN € 4.335,69, IN TRANSAZIONE SI ERA IPOTIZZATO IL VERSAMENTO DI € 3.468,55, PARI ALL 80%), LO STESSO AVV. SCIMÈ SUGGERISCE UN ADEMPIMENTO SPONTANEO DA PARTE DI AMAT, COSì DA PROVOCARE LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI DA PARTE DEL GIUDICE, STANTE IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE. IL TUTTO COME SI EVINCE DALLA SUA MAIL DEL 29.03.2021, ALLEGATA ALLA PRESENTE.
Determinato:
STANTE QUANTO SOPRA, NEL CONDIVIDERE LA SOLUZIONE PROSPETTATA DALL AVV. SCIMÈ, SI PROPONE QUANTO SEGUE: AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIGNOR B.A. DELLA DIFFERENZA DEL TFR TRA IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO DELLO STESSO ED IL PARAMETRO 205, AMMONTANTE A € 4.335,69=. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SUPERIORE SOMMA DI € 4.335,69=. IL COSTO DI € 4.335,69= LORDI GRAVERÃ SUL CONTO 8006 FONDO CONTENZIOSO DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.