SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
534
- Data:
05-11-2021
Proponente:
SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto:
ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 19739/2021 PUBBLICATA IN DATA 12/07/2021. CONTENZIOSO TARSU ANNO 2004 SU ZONE BLU AMAT/COMUNE DI PALERMO.
Motivazione:
E STATA PUBBLICATA L ORDINANZA DELLA CASSAZIONE N. 19739/2021 CONCERNENTE LA LEGITTIMITà DELLA IMPOSIZIONE SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI SULLE C.D. ZONE BLU AFFIDATE AD AMAT DAL COMUNE DI PALERMO PER L ANNO DI RIFERIMENTO 2004. LA SUPREMA CORTE, SOVVERTENDO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA CHE AVEVA DATO RAGIONE AD AMAT SUL RICORSO DEL COMUNE DI PALERMO AVVERSO LA SENTENZA DI 1° GRADO ANCH ESSA ALL EPOCA FAVOREVOLE AD AMAT, HA ESPRESSO IL PRINCIPIO DI DIRITTO SECONDO IL QUALE IL TRIBUTO TARSU È DOVUTO DA AMAT AL COMUNE DI PALERMO ED HA RINVIATO AD UN COLLEGIO DIVERSO DELLA CTR SICILIA PER L APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO. CIò POSTO, APPARE NECESSARIO EVIDENZIARE CHE SI È VERIFICATO QUANTO PAVENTATO DA QUESTA DIREZIONE CON NOTA N. 288 DEL 22 APRILE U.S. IN TEMA DI VALUTAZIONE DI RISCHIO CAUSE PER IL BILANCIO AMAT PER IL CALCOLO DEL FONDO RISCHI 2021 . OOOOOOOOOOOO COME NOTO, L ATTO DI CUI SOPRA ED EMARGINATO IN OGGETTO SI INQUADRA IN UN UNICO CONTESTO GIURIDICO, ABBONDANTEMENTE TRATTATO DA QUESTA AMMINISTRAZIONE COME RISCHIO DI ATTIVITà DI IMPRESA, CHE VIENE QUI DI SEGUITO SUCCINTAMENTE SINTETIZZATO. IL COMUNE DI PALERMO HA COSTITUITO LA SOCIETà AMAT PALERMO S.P.A. - DELLA QUALE È SOCIO UNICO DETENENDO IL 100% DEL CAPITALE SOCIALE - PER LA GESTIONE IN HOUSE DI TALUNE ATTIVITà PUBBLICHE, STRETTAMENTE NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITà ISTITUZIONALI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNALE. A TAL RIGUARDO IL QUADRO NORMATIVO È FORNITO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, CONOSCIUTO ANCHE CON IL TITOLO DI TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETà A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSP). FRA I SERVIZI E LE ATTIVITà ISTITUZIONALI AFFIDATI AD AMAT, IL COMUNE DI PALERMO HA RITUALMENTE INDIVIDUATO (CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE, NONCHÈ CON CONTRATTI DI SERVIZIO SOTTOSCRITTI CON AMAT) LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SULLE STRADE COMUNALI (C.D. ZONE BLU ), NONCHÈ LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CAR E BIKE SHARING, CON ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RELATIVI. CIò PREMESSO, NONOSTANTE IL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, PREVEDA ALL ARTICOLO 5 (ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA) CHE L'ATTO DELIBERATIVO DI COSTITUZIONE DI UNA SOCIETà A PARTECIPAZIONE PUBBLICA O DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, ANCHE INDIRETTE, DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN SOCIETà GIà COSTITUITE DEVE ESSERE ANALITICAMENTE MOTIVATO CON RIFERIMENTO ALLA NECESSITà DELLA SOCIETà PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITà ISTITUZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, EVIDENZIANDO, ALTRESì, LE RAGIONI E LE FINALITà CHE GIUSTIFICANO TALE SCELTA, ANCHE SUL PIANO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E DELLA SOSTENIBILITà FINANZIARIA E CHE LA MOTIVAZIONE DEVE ANCHE DARE CONTO DELLA COMPATIBILITà DELLA SCELTA CON I PRINCIPI DI EFFICIENZA, DI EFFICACIA E DI ECONOMICITà DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA , IL COMUNE DI PALERMO HA RITENUTO DI GRAVARE GLI STALLI DI SOSTA AFFIDATI AD AMAT (BLU, CAR E BIKE SHARING) DI IMPOSIZIONI TRIBUTARIE LOCALI TARSU, TARES, TARI E TOSAP IN MISURA TALE CHE, A FRONTE DI INTROITI PER AMAT SCATURENTI DALLA VENDITA AGLI AUTOMOBILISTI DEI TITOLI ABILITATIVI ALLA SOSTA DI CIRCA € 2,5 MILIONI ANNUI, LA MISURA DELLE IMPOSTE COMUNALI AMMONTI ALLA SOMMA ESORBITANTE DI CIRCA € 15 MILIONI ANNUI. NON V È CHI NON VEDA CHE, IN SPREGIO DELLE REGOLE SULLE SOCIETà PARTECIPATE, IL COMUNE DI PALERMO HA VIOLATO L ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, PRIVANDO DELLA NECESSARIA CONVENIENZA ECONOMICA E DI SOSTENIBILITà FINANZIARIA L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO AD AMAT. A TAL INCONTROVERTIBILE RIGUARDO, PURTROPPO, GLI AMMINISTRATORI DI AMAT - DALL ANNO 2009 FINO AI PRECEDENTI AGLI ATTUALI - INVECE DI AFFRONTARE IMMEDIATAMENTE CON IL PROPRIETARIO COMUNE DI PALERMO LA QUESTIONE DEI PROFILI DI ILLEGITTIMITà , TESTÈ RICHIAMATI, IN ORDINE ALL AFFIDAMENTO DELLE ZONE BLU E DEGLI STALLI DI SOSTA DEL SERVIZIO DI CAR E BIKE SHARING, HANNO PREFERITO IMBASTIRE UNO STERILE, ANNOSO E RISCHIOSO CONTENZIOSO TRIBUTARIO CONTRO L ENTE PUBBLICO TERRITORIALE, PER CONTESTARE I SINGOLI ATTI DI ACCERTAMENTO FISCALE SUGLI STALLI DI SOSTA, SENZA CURARE DI CONTESTARE TOUT COURT IMMEDIATAMENTE L INCONGRUITà ECONOMICA DELL AFFIDAMENTO IN HOUSE. INFATTI, SOLTANTO QUESTA AMMINISTRAZIONE, GIà NELL AMBITO DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL 2019, È STATA EVIDENZIATA CON CHIAREZZA LA VALENZA GENERALE PER LA SOCIETà DELLA PROBLEMATICA RELATIVA ALLE IMPOSIZIONI FISCALI INCOMPATIBILI CON LA GESTIONE DELL AFFIDAMENTO IN HOUSE OPERATO DAL COMUNE DI PALERMO. QUINDI, DI RICORSO IN RICORSO E DI SENTENZA IN SENTENZA, DAL 2009 È STATA INGENERATA UNA SPIRALE ASSURDA DI CONTENZIOSO DI NATURA TRIBUTARIA TRA AMAT E LA SUA PROPRIETà PUBBLICA COMUNE DI PALERMO CHE AMMONTA AD OGGI AD OLTRE € 150.000.000 COMPLESSIVI - IN SPREGIO DELLE NORME SPECIALI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E SUA SOCIETà PARTECIPATA E SENZA CONSIDERARE ADEGUATAMENTE LE NORME CHE PRESIDIANO ALLA LEGITTIMITà DEI RAPPORTI TRA SOCIETà PARTECIPATA E SOCIO UNICO (MOTIVAZIONE E CONGRUITà DELL AFFIDAMENTO, ELABORAZIONE DI UN PRELIMINARE PIANO INDUSTRIALE SOSTENIBILE, CONTRATTO DI SERVIZIO, ETC.). SI È DUNQUE PERSA DI VISTA LA QUESTIONE SOCIETARIA PUBBLICA CHE VA BEN AL DI Là DEL MERO CONTENZIOSO TRIBUTARIO TRA PRIVATI E CHE MINA ALLA RADICE L EQUILIBRIO FINANZIARIO SIA DI AMAT CHE DEL COMUNE DI PALERMO, CON EFFETTI POTENZIALMENTE DEVASTANTI PER ENTRAMBI GLI ENTI E PER LA COMUNITà PALERMITANA CHE CORREREBBE IL RISCHIO DI VEDERE LESI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI IN TEMA DI MOBILITà . A TAL RIGUARDO INTERVIENE SPECIFICAMENTE L ART.14, SEMPRE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, CHE, SOTTO IL TITOLO CRISI D'IMPRESA DI SOCIETà A PARTECIPAZIONE PUBBLICA PREVEDE ESPRESSAMENTE CHE: 1. LE SOCIETà A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (AMAT) SONO SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO E SUL CONCORDATO PREVENTIVO, NONCHÈ, OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, A QUELLE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 1999, N. 270, E AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2003, N. 347, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 FEBBRAIO 2004, N. 39. SEGUE IL COMMA 2: 2. QUALORA EMERGANO, NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 2, UNO O PIù INDICATORI DI CRISI AZIENDALE, L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETà A CONTROLLO PUBBLICO ADOTTA SENZA INDUGIO I PROVVEDIMENTI NECESSARI AL FINE DI PREVENIRE L'AGGRAVAMENTO DELLA CRISI, DI CORREGGERNE GLI EFFETTI ED ELIMINARNE LE CAUSE, ATTRAVERSO UN IDONEO PIANO DI RISANAMENTO. E ANCORA AL COMMA 3: 3. QUANDO SI DETERMINI LA SITUAZIONE DI CUI AL COMMA 2, LA MANCATA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ADEGUATI, DA PARTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, COSTITUISCE GRAVE IRREGOLARITà AI SENSI DELL'ARTICOLO 2409 DEL CODICE CIVILE. ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA DESCRITTO, GIà NEL 2019 L AMMINISTRATORE UNICO DI AMAT CON IL PIANO DI RISANAMENTO E, IN SEGUITO, L ATTUALE C.D.A. DI AMAT, IN DATA 3 MARZO 2020, DISTINGUENDOSI DAI PRECEDENTI AMMINISTRATORI, HA SEMPRE SOLLECITATO IL SOCIO UNICO A NON ALIMENTARE IL CONTENZIOSO E, A TAL FINE, HA NOTIFICATO AL PROPRIO ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI PALERMO - UN ATTO DI DIFFIDA E DI MESSA IN MORA, PER CHIEDERE L ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI COMUNALI VOLTI AD IMPORRE SULLA SOCIETà DEL COMUNE AMAT TASSE SULLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI O SU PRESUNTE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO CHE RENDONO NULLO L AFFIDAMENTO IN HOUSE OPERATO DALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DI AMAT PALERMO S.P.A.; INOLTRE VENIVA INTIMATO AL COMUNE CHE LADDOVE IL CHIESTO SGRAVIO DELLE PREDETTE IMPOSTE NON DOVESSE INTERVENIRE, ONDE SCONGIURARE L ALTRIMENTI INEVITABILE DISSESTO ECONOMICO FINANZIARIO DI AMAT - CONSEGUENTE ALL AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO (QUELLO DELLA SOSTA TARIFFATA) I CUI COSTI DIRETTI ED INDIRETTI, PROPRIO PER EFFETTO DELLE IMPOSTE, DIVERREBBERO PARI AD OLTRE QUATTRO VOLTE I RICAVI CON INSERIMENTO IN BILANCIO DELLE VOCI PASSIVE PER OLTRE € 80.000.000 DI IMPOSTE - LA SOCIETà NON POTRà ESIMERSI DAL RITENERE NULLO L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA TARIFFATA, POICHÈ IN VIOLAZIONE A NORME IMPERATIVE DI LEGGE CHE IMPONGONO LA CONGRUITà TRA COSTI E CORRISPETTIVI PER L AFFIDAMENTO A SOCIETà PARTECIPATE IN HOUSE DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI, CON CONSEGUENTE PROPOSIZIONE DEGLI ATTI ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMICAMENTE NON PIù SOSTENIBILE E L AVVIO DI UNA AZIONE LEGALE FINALIZZATA AL RISTORO DEI DANNI SUBITI DALLA SOCIETà SIN DALLA DATA DELL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESAME . PURTROPPO L ATTO DI DIFFIDA E DI MESSA IN MORA AL COMUNE DI PALERMO NON HA SORTITO ALCUN EFFETTO, TANTO CHE LA SOCIETà , NELLA STESURA DELL AGGIORNAMENTO 2021 DEL PIANO DI RISANAMENTO HA DOVUTO PRECISARE SUL TEMA QUANTO SEGUE: IL PUNTO NODALE ORMAI INELUDIBILE È SOPRATTUTTO COSTITUITO DAL FATTO CHE, CON RIFERIMENTO ALLA SOSTA TARIFFATA, PUR IN PRESENZA DI RICAVI LORDI PARI AD OLTRE € 3 MILIONI, LA RELATIVA STRUTTURA DI COSTI DIRETTI È TALE DA RENDERE NON SOLTANTO NON REMUNERATIVO, MA ANCHE STRUTTURALMENTE IN PERDITA, IL SERVIZIO SVOLTO DA AMAT. PERTANTO, LA RESPONSABILE ALTERNATIVA CHE QUI SI PROSPETTA È QUELLA DI RINUNCIARE ALLA GESTIONE DI TALE ATTIVITà O, QUANTOMENO, DI RAPPRESENTARNE A CHIARE LETTERE L IMPOSSIBILITà DI PROSECUZIONE, PRINCIPALMENTE PER VIA DEL FATTO CHE SU DI ESSA RISCHIANO DI CONTINUARE A GRAVARE I COSTI PER IMPOSTE LOCALI (TOSAP E TARI) ASSOLUTAMENTE INSOSTENIBILI PER AMAT ED AVENTI ESSENZIALMENTE NATURA DI COSTO EQUIPARABILE A QUELLO DI OGNI ALTRO FATTORE PRODUTTIVO IMPIEGATO E GIAMMAI PER LORO STESSA OGGETTIVA NATURA DI ESPRESSIONE DI CAPACITà CONTRIBUTIVA. V È, INFATTI, DA OSSERVARE CHE LA DETTAGLIATA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI E DELLE REFLUENZE CONSEGUENTI L ADOZIONE DELLA SUDDETTA IPOTESI B DI FATTO PROSPETTA UNO SCENARIO NEL QUALE AMAT PERSEGUIREBBE LA PROPRIA MISSION ESCLUSIVAMENTE CON RIGUARDO: (A) ALL ATTIVITà DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (PROSPETTICAMENTE, SOPRATTUTTO SU FERRO); (B) CON FUNZIONE ANCILLARE, ALLA GESTIONE DELLA ZTL, ATTIVITà QUESTA CHE IL CONTRATTO DI SERVIZIO, PER L EFFETTO, ASSEGNA RISPETTO ALL ESIGENZA DI PARZIALE COPERTURA ECONOMICA DEL COSTO DELLA GESTIONE DEL TRAM: SCENARIO E PROSPETTIVA QUESTI CHE, A SEGUITO DELLE INTERLOCUZIONI CON L AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLE SUE DIVERSE ARTICOLAZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE, CIASCUNA NELL AMBITO DELLE PROPRIE RISPETTIVE COMPETENZE, ALLO STATO VEDE LA PROSECUZIONE E L ULTERIORE COINVOLGIMENTO DI AMAT NELLA SUA QUALITà DI SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO TRAM. E ANCORA: CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL COMPARTO SOSTA TARIFFATA, SI PRECISA CHE IL MARGINE OPERATIVO NETTO NEGATIVO È PRINCIPALMENTE IMPUTABILE ALL ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI PER CIRCA € 4,7 MILIONI, LEGATO ALLE IRRISOLTE PROBLEMATICHE RELATIVE AI TRIBUTI LOCALI TARSU E TOSAP, GIà RICHIAMATE NEL PRECEDENTE PIANO E PER LE QUALI LA SOCIETà HA PER TEMPO PROPOSTO AL COMUNE L APERTURA DI UN TAVOLO AFFINCHÈ LA VICENDA POSSA ADDIVENIRE AD UNA DEFINIZIONE BONARIA RIFERITA AL PASSATO SIA SOTTO IL PROFILO DELLA PRETESA TRIBUTARIA COMPLESSIVA CHE DELLA RICOSTITUZIONE DEL NESSO DI RECIPROCITà CHE SI RICHIEDE NEI RAPPORTI CONTRATTUALI CHE DETERMINI UNA RIDEFINIZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI PER IL SUPERAMENTO DELL ATTUALE CONDIZIONE DI PERICOLO PER IL PATRIMONIO SOCIALE. ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI SOPRA RIPORTATE, DOVENDOSI RITENERE CHE L EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE PRESENTI ORMAI QUEGLI INTERVENUTI PRESUPPOSTI PER CUI SI DEBBA PASSARE AL CD. PIANO B, AMAT RAPPRESENTA AL PROPRIO SOCIO LA DECISIONE DI RINUNCIARE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITà RELATIVE AI COMPARTI SEGNALETICA STRADALE, RIMOZIONE, SOSTA TARIFFATA E CAR/BIKE SHARING E LA CONSEGUENTE RESTITUZIONE CONTRATTUALE DELLE ATTIVITà RELATIVE A TALI RAMI D AZIENDA AL SOCIO UNICO COMMITTENTE . E INFINE VIENE SUL TEMA RIBADITO: PERTANTO, LA RESPONSABILE ALTERNATIVA CHE QUI SI PROSPETTA È QUELLA DI RINUNCIARE ALLA GESTIONE DI TALE ATTIVITà (UNITAMENTE A QUELLE RIGUARDANTI GLI ALTRI 3 COMPARTI) DATA LA DIMOSTRATA IMPOSSIBILITà DI PROSECUZIONE A CAUSA DELLA ANTIECONOMICITà DERIVANTE DAL RISCHIO CHE CONTINUINO A GRAVARE COSTI PER IMPOSTE LOCALI (TOSAP E TARI) ASSOLUTAMENTE INSOSTENIBILI . A QUANTO CONTENUTO NEL PIANO DI RISANAMENTO ADOTTATO DA AMAT SI AGGIUNGA IL GIUDIZIO ESPOSTO DALLA PRESIDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE DI AMAT CHE, CON NOTA DEL 22 APRILE 2021 INDIRIZZATA AD ORGANI COMUNALI, SUL TEMA HA COSì CHIOSATO: …..OVVIAMENTE ALL AZIENDA AMAT, OVE NON SI DOVESSE ADDIVENIRE ALLA SOLUZIONE DA ANNI INVOCATA - SU TALE PROBLEMATICA FONDAMENTALE ……. NON RESTERà ALTRO CHE ATTIVARE LE PROCEDURE CIVILISTICHE VIGENTI (ART. 2484, COMMA 3, ART. 2485 E 2487, COMMI 1 E 2) DI CONCERTO CON IL SOCIO UNICO PER L ACCERTAMENTO TEMPESTIVO DELLE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETà E LA NOMINA DEI LIQUIDATORI, COMPRESO IL RICORSO AL TRIBUNALE PER L ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI CONTEMPLATI DALLE CITATE DISPOSIZIONI. IN TAL SENSO SI È FORMALMENTE ESPRESSO LA PRESIDENZA DI AMAT CHE NEL CORSO DI UNA RIUNIONE INDETTA IN DATA 16 APRILE 2021 DALLA PREFETTURA DI PALERMO, PER LO STATO DI AGITAZIONE PROMOSSO DAI SINDACATI AZIENDALI, HA COSì COMMENTATO LA GRAVITà DELLA SITUAZIONE: IN CASO DI MANCATA DEFINIZIONE DELLA PROBLEMATICA TARI/TOSAP, L AZIENDA POTREBBE ANDARE INCONTRO ALLA LIQUIDAZIONE CON POSSIBILI RIFLESSI SULLA CONFLITTUALITà SOCIALE E SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI . RIPRENDENDO GLI ATTI DEGLI ORGANI AZIENDALI, SI PUò DUNQUE RIBADIRE ANCHE IN QUESTA SEDE, CHE L ASSOGGETTAMENTO DI AMAT, DA PARTE DEL PROPRIETARIO SOCIO UNICO COMUNE DI PALERMO, DI IMPOSTE E TASSE LOCALI (TARI/TARSU/TOSAP) RENDONO AB ORIGINE E FIN DALLE FASI INIZIALI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IMPRODUTTIVE ED ANTIECONOMICHE LE ATTIVITà DI GESTIONE DELLA SOSTA TARIFFATA E LA GESTIONE DI STALLI DI SOSTA PER I SERVIZI DI CAR E BIKE SHARING. SI TRATTA A BEN VEDERE DI UN TEMA PARADOSSALE CHE VEDE IL COMUNE DI PALERMO NELLA POSIZIONE DI SOCIO UNICO DI AMAT, SU CUI ESERCITA LA DIREZIONE E COORDINAMENTO, NONCHÈ SOGGETTO ALLE CUI DIPENDENZE AMAT È SOTTOPOSTA, PERALTRO IN STATUS DI ENTE SUL QUALE SI ESERCITA IL CONTROLLO ANALOGO (DEFINITO DALLA LEGGE COME LA SITUAZIONE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE ESERCITA SU UNA SOCIETà UN CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI, ESERCITANDO UN'INFLUENZA DETERMINANTE SIA SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI CHE SULLE DECISIONI SIGNIFICATIVE DELLA SOCIETà CONTROLLATA) AI SENSI DELLE NORME DI LEGGE ED, IN PARTICOLARE, DEL GIà RICHIAMATO TESTO UNICO SULLE SOCIETà PARTECIPATE. PERALTRO È DEL TUTTO EVIDENTE CHE GLI EFFETTI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTO TRA AMAT E COMUNE DI PALERMO RICADREBBERO, PRIMA O POI, COMUNQUE IN CAPO AL COMUNE DI PALERMO PER LA SUA SPECIFICA QUALITà DI ENTE PROPRIETARIO. DIFATTI, IN OGNI CASO AMAT NON AVREBBE ALCUNA POSSIBILITà ECONOMICA DI ONORARE LE IMPOSTE INFLITTE DAL COMUNE DI PALERMO E, IN ULTIMA ANALISI, I CREDITI E I DEBITI RECIPROCI TRA COMUNE ED AMAT SULLA QUESTIONE TRIBUTARIA - AL TERMINE DEL COLOSSALE CONTENZIOSO RISALENTE NEL TEMPO - TRA SOGGETTI LEGATI INTIMAMENTE DAL RAPPORTO IN HOUSE (TRADOTTO LETTERALMENTE DENTRO LA STESSA CASA) SUBIREBBERO GLI EFFETTI DELLA CONFUSIONE AI SENSI DELL ART. 1253 DEL CODICE CIVILE CON RELATIVA ESTINZIONE. A TAL RIGUARDO IL COMUNE DI PALERMO NON SEMBRA PERò ESSERE IN GRADO DI VOLERE RISOLVERE LA QUESTIONE SULLA MATERIA. INFATTI A TAL RIGUARDO VALGANO LE ULTERIORI CONSIDERAZIONI: NONOSTANTE SULLA QUESTIONE LA CORTE DEI CONTI ABBIA CHIESTO ALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHIARIMENTI GIà CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 161/2018/PRSP, IL COMUNE DI PALERMO HA RISPOSTO NEGATIVAMENTE ALL ATTO DI DIFFIDA DI AMAT E, A TAL PROPOSITO, LA RAGIONERIA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO, CON NOTA DEL 9/3/2020, NEL SOSTENERE L ILLEGITTIMITà ED INSUSSISTENZA GIURIDICA DELL INVOCATA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI DETTI TRIBUTI, ASSERISCE CHE PER DETTO CONTENZIOSO L AMAT NON AVREBBE FINORA ISTITUITO ADEGUATI FONDI RISCHI NEI PROPRI BILANCI (VEDASI NOTA A FIRMA DEL RAGIONIERE GENERALE DOTT. B. IN RISCONTRO ALL ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA PAGINA 5). INOLTRE NONOSTANTE GLI INNUMEREVOLI INCONTRI E TAVOLI TECNICI TENUTISI NEL 2019, 2020 E NEL 2021 TRA AMAT E COMUNE DI PALERMO, NON SI È PERVENUTI AD ALCUNA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DI CHE TRATTASI CHE, ANZI, SI È ACUITO. A TAL PROPOSITO VALE LA PENA DI SEGNALARE CHE LO STESSO CONSIGLIO COMUNALE DI PALERMO, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARI (DELIBERAZIONE N.145 DEL 25/09/2020), NON HA PREVISTO CONTRARIAMENTE AGLI IMPEGNI ASSUNTI IN SEDE DI CONTRATTO DI SERVIZIO (ART. 26) ALCUNA ESENZIONE PER LA SOCIETà AMAT ANZI, AL CONTRARIO, HA ABROGATO OGNI ESENZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER TUTTE LE SOCIETà PARTECIPATE DEL COMUNE. COME SE CIò NON BASTASSE, SEMPRE IL CONSIGLIO COMUNALE DI PALERMO, IN SEDE DI APPROVAZIONE (DELIBERA N.244 DEL 28/07/2021) DEL NUOVO CANONE DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LA NUOVA TASSA CHE DALL 1/1/2021 HA SOSTITUITO LA TOSAP) NON SOLO NON HA PREVISTO ALCUNA ESENZIONE PER AMAT, MA HA ADDIRITTURA INASPRITO L IMPOSIZIONE, LASCIANDO PREVEDERE NUOVI E DURATURI ELEMENTI DI CONTENZIOSO. INOLTRE, VALGA ANCHE QUANTO AVVENUTO RECENTEMENTE DURANTE UNA FORMALE RIUNIONE VIDEOREGISTRATA A DISTANZA DI CABINA DI REGIA INDETTA DAL DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE IN DATA 28 LUGLIO 2021. IN TALE AMBITO, ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DI AMAT E DEL C.D.A., DEI DIRIGENTI AZIENDALI, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL DIRIGENTE ALLA MOBILITà DEL COMUNE DI PALERMO E DI ALTRI SOGGETTI DIRIGENTI COMUNALI RESPONSABILI DEL CONTROLLO ANALOGO SU AMAT, È STATO AFFERMATO DAGLI STESSI ESPONENTI COMUNALI CHE, ALLA LUCE DELLE PROBLEMATICHE CHE CONCERNONO IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO TRA IL COMUNE E LA SOCIETà PARTECIPATA, IL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO TRA AMAT E COMUNE AVREBBE LE CARATTERISTICHE PRECIPUE DELL ALEATORIETà (CON LE CONSEGUENZE PERALTRO PREVISTE DALL ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 422/1997 : I CONTRATTI DI SERVIZIO PER I QUALI NON E' ASSICURATA, AL MOMENTO DELLA LORO STIPULA, LA CORRISPONDENZA TRA GLI IMPORTI DI CUI ALLA LETTERA E) DEL COMMA 3 E LE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI SONO NULLI ). A TAL PROPOSITO IL DIRIGENTE DEL SETTORE MOBILITà DEL COMUNE DI PALERMO DOTT. M. HA SOSTENUTO CHE IL PIANO DI RISANAMENTO DI AMAT DEVE ESSERE RIPROPOSTO ESPUNGENDO LE QUESTIONI TRIBUTARIE. PERTANTO, AL TERMINE DELLA RIUNIONE, È STATO RIVOLTO DAL DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO DOTT. L. D. - L INVITO ALLA PRESIDENZA DI AMAT DI STILARE UN NUOVO PIANO DI RISANAMENTO (COSIDDETTO PIANO DI RISANAMENTO C ) CHE, SE APPROVATO DAL SINDACO, NON TENGA IN CONSIDERAZIONE (SIC!) LA QUESTIONE TRIBUTARIA TRA AMAT ED AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ORBENE PROPRIO MENTRE ERA IN CORSO LA C.D. CABINA DI REGIA SUI PROBLEMI TRIBUTARI DI AMAT, NELLA MEDESIMA DATA DEL 28/07/2021, IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI DEL COMUNE DI PALERMO HA SOTTOSCRITTO E NOTIFICATO AD AMAT IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA PER L ACCERTAMENTO TARSU 2011, NONCHÈ PER GLI ALTRI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO PRECEDENTI E SUCCESSIVI. IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO È MOTIVATO DALL ASSENZA DEI PRESUPPOSTI OGGETTIVI DI RIFERIMENTO PER I QUALI PENDE ANCORA CONTENZIOSO NELLE SEDI TRIBUTARIE COMPETENTI. UN CORTO CIRCUITO ESIZIALE. PERALTRO, QUALCHE GIORNO FA AMAT HA RILEVATO L ALLEGATA NOTA DEL 13 SETTEMBRE 2021 DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO, NONCHÈ DIRETTORE GENERALE, NONCHÈ - SOPRATTUTTO -RESPONSABILE DEL CONTROLLO ANALOGO NEI CONFRONTI DI AMAT . LA NOTA, INDIRIZZATA AL SINDACO DI PALERMO (OLTRE CHE AD ALTRI ESPONENTI COMUNALI INTERESSATI ALLA VICENDA), RIPORTA - PER PARTE COMUNALE - TUTTE LE RISERVE, LE OSSERVAZIONI E LE PERPLESSITà POSTE DA CHI SCRIVE - PER PARTE AMAT - GIà DA DUE ANNI - IN ORDINE ALL'ANOMALO, VIZIATO ED ILLEGITTIMO RAPPORTO CHE LEGA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON QUESTA SOCIETà IN HOUSE. IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE, INFATTI, A BEN VEDERE , RIPRENDE, IN SINTESI, TUTTI I PRINCIPI FATTI VALERE DA AMAT CON L'ATTO DI DIFFIDA E DI MESSA IN MORA NOTIFICATO IL 3 MARZO 2020 E POSTO ALL ATTENZIONE DA QUESTA DIREZIONE GIà NEL DICEMBRE 2019, CON LE RICHIESTE DI ADEMPIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO. IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO ANALOGO, CON LA PROPRIA RECENTE PRESA DI POSIZIONE, RILEVA COME NEI RAPPORTI CON AMAT, PIù CHE UN PROBLEMA DI STERILE CONTENZIOSO TRIBUTARIO (PER "LA STRETTA COINTERESSENZA TRA COMUNE SOCIO E AZIENDA EROGATRICE"), SUSSISTE UN PROBLEMA "NON SCOLASTICO" DI MANCANZA DI VISIONE DI INSIEME DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA LOCALE E SOCIETà IN HOUSE, SECONDO I DETTAMI DELLA LEGGE SPECIALE CHE REGOLAMENTA IL SETTORE (TUSP). QUANTO SOPRA DESCRITTO CORRISPONDE ESATTAMENTE ALLA VALUTAZIONE DI "RISCHIO DI IMPRESA IN HOUSE" CHE QUESTA DIREZIONE HA SOLLEVATO CON PUNTUALI RELAZIONI GIà DAL 2020, CHE È DIVERSO E DISTINTO DAL MERO "RISCHIO DI CAUSA" (PERATRO ANCORA MOLTO SUSSISTENTE NEGLI INNUMEREVOLI PROCESSI TRIBUTARI PRESSO LE SEDI DI OGNI ORDINE E GRADO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO) E CHE, AI FINI DELLA STRETTA COINTERESSENZA TRA COMUNE SOCIO E AZIENDA EROGATRICE È DEL TUTTO INUTILE AI FINI DELLA SUA VALUTAZIONE MINUTA, TRAVOLGENDO NELLA SUA COMPLESSITà ENTRAMBI I SOGGETTI, SE NON PER RILEVARE LA CONTINUITà AZIENDALE "CHE, ALLO STATO ATTUALE - SOSTIENE IL CAPO DEL CONTROLLO ANALOGO - SEMBRA ESSERE, SE NON DEL TUTTO PRECLUSA, QUANTO MENO PREGIUDICATA". LA VISIONE DEL RISCHIO È STATA LIMITATA FINORA AL SINGOLO ATTO OGGETTO DI CAUSA (ACCERTAMENTI TRIBUTARI) MENTRE AD AMAT È SFUGGITO FIN DAL 2009 - ED AL COMUNE FINORA -, IL RISCHIO COMPLESSIVO DI IMPRESA PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI PLURIMILIONARI CHE ANDAVA E VA AFFRONTATO SECONDO LE REGOLE CHE LO STATO HA IMPOSTO ALLE SOCIETà IN HOUSE CON UNA LEGISLAZIONE SPECIALE DI SETTORE CHE DEROGA AL CODICE CIVILE. PER DIRLA CON LE PAROLE DELLA MASSIMA RESPONSABILITà SUL CONTROLLO ANALOGO - COSì COME DEFINITO DALL'ART. 2 DEL TUSP - DEL COMUNE DI PALERMO" SERVE UNA LETTURA UNITARIA DEI FATTI AZIENDALI E DEGLI ATTI CONTRATTUALI CHE SI INNALZA SOPRA LE VALUTAZIONI SETTORIALI, PUR QUANDO SIANO CORRETTE (E ANCOR DI PIù QUANDO NON LO SIANO), PER DARE SOLUZIONI DI SISTEMA A UN INTRECCIO DI INTERESSI PUBBLICI CHE NON POSSONO ESSERE TRATTATI DISTINTAMENTE". LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA AMAT NON È DUNQUE NEL SETTORIALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO (RISCHIOSO, ONEROSO E STERILE NELL'OTTICA DELL'INTIMITà DI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE SOCIO UNICO DELLA PROPRIA SOCIETà ), MA NELLA SOLUZIONE GENERALE E COMPLESSIVA CHE L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETà AMAT (ORGANO PREPOSTO) VORRà TROVARE AI SENSI DELLO STATUTO SOCIETARIO. DA QUANTO SOPRA PRECEDE, A MENTE DEL SOPRA RIPORTATO ART. 14, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, IL PERDURARE DELL ASSUNZIONE DEL RISCHIO DETERMINATO DAL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON IL COMUNE DI PALERMO DAL QUALE COME SOPRA ESPOSTO NESSUNO DEI DUE CONTENDENTI PUò USCIRNE VINCITORE PER LA PECULIARE NATURA DEL RAPPORTO PUBBLICO IN HOUSE NON RAPPRESENTA QUEL PROVVEDIMENTO NECESSARIO AL FINE DI PREVENIRE L'AGGRAVAMENTO DELLA CRISI, DI CORREGGERNE GLI EFFETTI ED ELIMINARNE LE CAUSE. AL CONTRARIO, ALIMENTARE IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON IL COMUNE DI PALERMO, RAPPRESENTA PER AMAT UN ULTERIORE ONERE DI SPESA E DI AGGRAVAMENTO DELLA CRISI ECONOMICA, PER LA NECESSITà DI PROVVEDERE A CORRISPONDERE AI PROFESSIONISTI INCARICATI DALL AZIENDA DELLA DIFESA IN GIUDIZIO, INGENTI COMPENSI A CARICO DELLE CASSE DI AMAT E, IN ULTIMA ANALISI, A CARICO DELLO STESSO COMUNE DI PALERMO. LO STATO DI CRISI AZIENDALE È DETERMINATO DALL ATTIVITà IMPOSITIVA DEL COMUNE DI PALERMO, CONTRARIA AI PRINCIPI CARDINE FISSATI DALL ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, SULLA CONGRUITà ECONOMICA DEI SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI DALL ENTE LOCALE TERRITORIALE ALLA PROPRIA SOCIETà IN HOUSE. LE RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI DI AMAT, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL ART.14 DEL TUSP, NON SUSSISTONO SE SI PONE TERMINE AGLI ELEMENTI DI RISCHIO DI IMPRESA. PERALTRO, GIOVA RILEVARE CHE L INTERO TESTO UNICO DELLE SOCIETà PARTECIPATE È INNERVATO DA PRINCIPI CHE MIRANO A PREVENIRE ELEMENTI DI DISCRASIA E DISALLINEAMENTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA SOCIA E SOCIETà PARTECIPATA: • ART. 1, COMMA 2, IN ORDINE ALL'EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE CON RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.; • ART. 2 IN TEMA DI DEFINIZIONI DI CONTROLLO ANALOGO E SOCIETà IN HOUSE; • ART. 4 COMMA 4 IN TEMA DI ESCLUSIVITà DI RAPPORTI PER LE ATTIVITà TRA COMUNE E PARTECIPATA; • L INTERO GIà CITATO ART. 5 IN TEMA DI ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA PER GLI AFFIDAMENTI; • L ART. 6 COMMA 2 IN ORDINE AL RUOLO ATTIVO DELL ASSEMBLEA DELLA SOCIETà SUI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE; • L ART. 7 SULLE PARTICOLARI PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETà PARTECIPATE, DA EFFETTUARE SECONDO CRITERI DI COMPATIBILTà ECONOMICA COMPLESSIVA DEL SISTEMA COMUNE PARTECIPATA; • L ART. 9 SUI POTERI DI GESTIONE DELLE SOCIETà PUBBLICHE ESERCITATI DAL SINDACO; • L ART. 13 IN ORDINE AI POTERI ESPANSIVI DEL SOCIO IN DEROGA ALL ART. 2409 DEL CODICE CIVILE; • IL GIà CITATO ART. 14 CHE, PERALTRO, RICHIAMA ANCHE IL RUOLO DELL ASSEMBLEA IN TEMA DI RISCHI DI IMPRESA; • L ART. 15 SUL PARTICOLARE MONITORAGGIO PUBBLICO CUI SONO SOTTOPOSTE LE SOCIETà PARTECIPATE; • L ART. 16 SULLA PARTICOLARE DISCIPLINA DELLE SOCIETà IN HOUSE E SUL RELATIVO CONTROLLO ANALOGO; • L ART. 20 SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETà PUBBLICHE OPERATA DAL COMUNE E DALLO STATO. INSOMMA, IL TESTO UNICO RAPPRESENTA UN QUADRO NORMATIVO SPECIALE, PARTICOLARMENTE ATTENTO AI RAPPORTI TRA ENTE PROPRIETARIO E SOCIETà PARTECIPATA CHE TENDEREBBE AD ESCLUDERE E SCONSIGLIARE CONTENZIOSI PLURIMILIONARI TRA LE DUE PARTI CHE NON POSSONO CHE AUMENTARE LA SPESA PUBBLICA INVECE DI RAZIONALIZZARLA E RIDURLA COME PREVISTO DALL ART. 1 DEL TUSP. INFATTI, L ATTO DI DIFFIDA E DI MESSA IN MORA DI AMAT DEL 3/3/2020 ED IL PIANO DI RISANAMENTO DEL 2021 ENTRAMBI ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOCIETARIO PREVEDONO, QUALI PROVVEDIMENTI VOLTI AL FINE DI PREVENIRE L'AGGRAVAMENTO DELLA CRISI, DI CORREGGERNE GLI EFFETTI ED ELIMINARNE LE CAUSE, NON L ALIMENTAZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, BENSì : A) DI RINUNCIARE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITà RELATIVE AI COMPARTI SOSTA TARIFFATA E CAR/BIKE SHARING E LA CONSEGUENTE RESTITUZIONE CONTRATTUALE DELLE ATTIVITà RELATIVE; B) L AVVIO DI UNA AZIONE LEGALE FINALIZZATA AL RISTORO DEI DANNI SUBITI DALLA SOCIETà SIN DALLA DATA DELL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESAME. PERALTRO, IN RELAZIONE DELL ALLEGATO INTERVENTO DEL DIRIGENTE COMUNALE RESPONSABILE DEL CONTROLLO ANALOGO NEI CONFRONTI DI AMAT (DOTT. L. D.) APPARE EVIDENTE CHE ANCHE L ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO RINVIATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE (PER IL QUALE COMUNQUE L AVV. FICI DOMINUS DELLA CAUSA PER CONTO DI AMAT HA COMUNQUE RIBADITO UN RISCHIO DI SOCCOMBENZA ELEVATO (CFR NOTA 4 - DEL 23.03.2021) RIENTRA TRA QUEGLI ATTI STRATEGICI AZIENDALI CHE LO STATUTO ATTRIBUISCE PER COMPETENZA ALL ASSEMBLEA (ART. 12). IN TAL SENSO LA PROPOSTA DI QUESTA DIREZIONE. TUTTAVIA NEL CASO SI VOLESSE IMMEDIATAMENTE AFFIDARE L INCARICO DELLA DIFESA AZIENDALE PER LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO IN OGGETTO, SI TENGA PRESENTE CHE LA SPESA PRESUNTA PER DETTO CONFERIMENTO È DI € 15.000,00, TENUTO CONTO ANCHE DEI CONTRIBUTI UNIFICATI PREVISTI DALLA LEGGE, CHE GRAVERà SUL CONTO 205056 ONORARI PROFESSIONALI LEGALI - TECNICI DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
AUTORIZZA IL CONFERIMENTO DELL INCARICO DI COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DI RINVIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, A SEGUITO DELL ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 19739/2021, RELATIVA ALL ACCERTAMENTO TARSU 2004, ALL AVV. ALDO FICI (DOMINUS DELLA CAUSA IN CASSAZIONE PER CONTO DI AMAT). LA SPESA MASSIMA PRESUNTA PER DETTO CONFERIMENTO È DI € 15.000,00, TENUTO CONTO ANCHE DEI CONTRIBUTI UNIFICATI PREVISTI DALLA LEGGE, CHE GRAVERÃ SUL CONTO 205056 ONORARI PROFESSIONALI LEGALI - TECNICI DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.