SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
620
- Data:
20-12-2021
Proponente:
SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto:
CONFERIMENTO RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO IN APPELLO C. D. - P. P./AMAT. CORTE DI APPELLO DI PALERMO.
Motivazione:
I RICORRENTI ING. C. D. E DOTT. P. P., INQUADRATI NELLA CATEGORIA DIRIGENZIALE, CON SEPARATI RICORSI NOTIFICATI IN DATA 25.09.2018, AVEVANO CONVENUTO L AMAT INNANZI IL TRIBUNALE DI PALERMO ED AVEVANO CHIESTO L ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A FRUIRE DI TUTTE LE FERIE MATURATE E NON GODUTE CON CONSEGUENTE CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RICONOSCIMENTO DI DETTO DIRITTO CONSENTENDO AGLI STESSI IL GODIMENTO DEI PERIODI DI FERIE LIMITATAMENTE AL PERIODO FERIALE DI CUI ALL ART.10 C.L. DEL D.LGS. N. 66 DEL 2003 (QUATTRO SETTIMANE ANNUE) ED IN SUBORDINE LA CONDANNA DELL AMAT AL PAGAMENTO DELLA INDENNITà SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE IN MISURA PARI A 1/26 DELLA RETRIBUZIONE MENSILE PER OGNI GIORNATA DI FERIE NON GODUTE. CON SENTENZA N. 635/2020 IL TRIBUNALE DI PALERMO RIUNENDO LE CONTROVERSIE N.6769/16 E N. 6770/2016 INCOATE DAI DETTI RICORRENTI, IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEI RICORSI, HA ACCERTATO IL DIRITTO DEI RICORRENTI AL GODIMENTO DELLE FERIE EVENTUALMENTE RESIDUE MATURATE NEGLI ANNI 2013, 2014, 2015 LIMITATAMENTE ALLA QUOTA PARTE PREVISTA DALL ART.10 DEL D.LGS N.66/2003 (QUATTRO SETTIMANE ANNUE) E CONDANNATO L AMAT AL PAGAMENTO DELLE INDENNITà RISARCITORIA PREVISTA DAL COMMA QUINTO DELL ART.14 DEL CCNL PER LE FERIE EVENTUALMENTE RESIDUE RELATIVE AI DETTI ANNI ED ECCEDENTI LA QUOTA, DI CUI SOPRA. PER GLI ANNI PRECEDENTI (DAL 2012 A RITROSO) IL TRIBUNALE HA RITENUTO CHE, DECORSO IL TERMINE DI 24 MESI DI CUI ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E ACCERTATO CHE IL LAVORATORE È STATO POSTO NELLE CONDIZIONI DI FRUIRNE (PERCHÈ IN GRADO DI AUTODETERMINARSI) SENZA TUTTAVIA AVERLO FATTO, SIA ORMAI ESTINTO IL DIRITTO DI GODERNE. CON RICORSO NOTIFICATO ALL AVV. L. M. D. CHE HA CURATO LA DIFESA AZIENDALE,E TRASMESSO DA QUESTI ALL AMAT IN DATA 30.11.2021 E CON UDIENZA FISSATA PER IL GIORNO 03.02.2022, I RICORRENTI D. C. E P. P. HANNO IMPUGNATO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO, DI CUI SOPRA,INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO ED IN RIFORMA DELLA STESSA HANNO RIPROPOSTO LE STESSE DOMANDE DEL PRIMO GRADO. CONSIDERATO L ESITO FAVOREVOLE PER LA SOCIETà DEL 1° GRADO STANTE CHE LA DIREZIONE RISORSE UMANE HA APPURATO CHE I RICORRENTI HANNO USUFRUITO DELLE FERIE RESIDUE LORO SPETTANTI E CHE QUINDI NULLA È DOVUTO AGLI STESSI E CHE IL DOTT. P. P. CON TRANSAZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE HA RINUNCIATO ALL IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 635/2021, SI RITIENE OPPORTUNO COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DI APPELLO, CONFERENDO LA RAPPRESENTANZA A UN LEGALE PER CURARE LA DIFESA AZIENDALE.
Determinato:
- AUTORIZZARE IL CONFERIMENTO DELLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ALL'AVV.LORENZO DENTICI, SCELTO TRA GLI ISCRITTI NELL ALBO AZIENDALE PER COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO IN APPELLO C. D. - P. P./AMAT INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. LA SPESA PRESUNTA PER IL DETTO CONFERIMENTO È DI € 2.970,00=, CHE GRAVERÃ SUL CONTO 205056 ONORARI A CONSULENTI AMMINISTRATIVI, LEGALI-TECNICI DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.