SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
405
- Data:
19-09-2022
Proponente:
SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto:
ATTO DI CITAZIONE: G.M./AMAT S.P.A. GIUDICE DI PACE DI PALERMO. AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ALLA DIREZIONE AFFARI LEGALI.
Motivazione:
CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 27.06.2022 E CON UDIENZA FISSATA IL 30.09.2022, LA SIG.RA G.M. HA CONVENUTO IN GIUDIZIO L AMAT S.P.A. INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO ED HA CHIESTO LA CONDANNA DELL AMAT AL RISARCIMENTO DEGLI ASSERITI DANNI SUBITI IN DATA 10.12.2020 DALL AUTOVETTURA DI SUA PROPRIETà A CAUSA DI UN AUTOBUS CHE ...NON AVVEDENDOSI DEL VEICOLO ATTOREO REGOLARMENTE IN SOSTA, NON CALCOLAVA BENE LE DISTANZE E LO URTAVA … , IN VIA AMEDEO D AOSTA ALL ALTEZZA DEL CIVICO N. 74 IN PALERMO. LA DIREZIONE ESERCIZIO GOMMA INTERESSAVA IL BROKER AZIENDALE AON S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SINISTRO DA PARTE DELL ASSICURAZIONE CHE GARANTISCE L AMAT S.P.A.. IL BROKER COMUNICAVA IN DATA 24 AGOSTO 2022 CHE LA COMPAGNIA IMPOSSIBILITA A PROCEDERE PER MANCANZA DI UNICA TARGA . IN REALTà DA COME SI EVINCE NELL ATTO DI CITAZIONE SU MENZIONATO LA RICORRENTE FA RIFERIMENTO AD UNA LINEA DI AUTOBUS (210-226) E UNA TARGA (4097P) CHE NON SONO NELLE DISPONIBILITà DI AMAT S.P.A. A SEGUITO DI ISTRUTTORIA INTERNA, IN RIFERIMENTO ALL ACCADUTO, TUTTI GLI OPERATORI DI ESERCIZIO INTERPELLATI HANNO DISCONOSCIUTO L ACCADUTO. CONSIDERATO CHE LA PRETESA RISARCITORIA DELLA RICORRENTE AMMONTA A € 700,00= A FRONTE DI UNA SPESA PRESUNTA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AD UN LEGALE DI FIDUCIA DELL AZIENDA, SCELTO TRA GLI ISCRITTI ALL ALBO AZIENDALE, DI € 890,00=, CORRE L OBBLIGO DI RAPPRESENTARE ALLA S.V. CHE NONOSTANTE LE RAGIONI DELLA SOCIETà AMAT IN CASO DI VITTORIA CI TROVEREMO A PAGARE UNA SOMMA MAGGIORE RISPETTO ALLA PRETESA RISARCITORIA. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE AVANTI AL GIUDICE DI PACE LE PARTI POSSONO STARE IN GIUDIZIO SENZA IL PATROCINIO DI UN DIFENSORE NELLE CAUSE DI VALORE NON SUPERIORE AD € 1.100 O SE SONO AUTORIZZATE DAL GIUDICE DI PACE (ART. 82, COMMI 1 E 2, C.P.C., COME MODIFICATO DAL D.L. N. 212/2011, CONV. IN L. N. 10/2012, IN VIGORE DAL 23 DICEMBRE 2011) CONSIDERATO CHE , IN DEROGA AL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 77 C.P.C., LE PARTI POSSONO NOMINARE UN RAPPRESENTANTE PROCESSUALE, OSSIA POSSONO CONFERIRE AD UN TERZO IL POTERE DI RAPPRESENTARLE IN GIUDIZIO, DI TRANSIGERE E DI CONCILIARE LA LITE (CASS. CIV., SEZ. UN., 8 FEBBRAIO 2001, N. 48). IN TAL CASO, NON È RICHIESTO CHE LA SCRITTURA PRIVATA DI CONFERIMENTO DELL INCARICO SIA MUNITA DI AUTENTICAZIONE (CASS. CIV., 21 APRILE 2005, N. 8339).
Determinato:
AUTORIZZARE IL CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PER COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO G.M./AMAT S.P.A. , INNANZI IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO, AD UN DIPENDENTE AMAT DELLA DIREZIONE AFFARI LEGALI, AL FINE DI CONTESTARE LE DOMANDE AVVERSARIE TRAMITE DELEGA ALL. 1 AL DOTT. MARCELLO BARTOLONE