SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO ORDINE DEL GIORNO:
9
- Data:
21-12-2023
Proponente:
SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto:
SENTENZE NN.1381 E 1433/2020 T.A.R. SICILIA E NN.494 E 495/2023 C.G.A. SICILINA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. CONTENZIOSI C. A. E C.TI/AMAT PALERMO S.P.A. E M. M. E C.TI/AMAT PALERMO S.P.A./COMUNE DI PALERMO (C.D. ZTL DIURNA).
Motivazione:
CON LE RISPETTIVE DETERMINAZIONI N.82 DEL 24/03/2016 E SUCCESSIVAMENTE N.536 DEL 11/11/2020, L AMAT HA CONFERITO L INCARICO DI RAPPRESENTANZA ALL AVV. PROF. S. R., NEL GIUDIZIO M. E C.TI/COMUNE DI PALERMO/AMAT PALERMO S.P.A. , NEL PRIMO CASO, DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA (R.G. N.773/2016 T.A.R.) E POI, NEL SECONDO CASO, DINANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA (R.G. N.956/2020 C.G.A.). ANALOGAMENTE, CON LE RISPETTIVE DETERMINAZIONI N.217 DEL 14/12/2016 E SUCCESSIVAMENTE N.538 DEL 13/11/2020, L AMAT HA CONFERITO L INCARICO DI RAPPRESENTANZA ALL AVV. PROF. S. R. E ALL AVV. L. R., NEL GIUDIZIO C. E C.TI/COMUNE DI PALERMO/AMAT PALERMO S.P.A. , NEL PRIMO CASO, DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA (R.G. N.3174/2016 T.A.R.) E POI, NEL SECONDO CASO, DINANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA (R.G. N.963/2020 C.G.A.). LA VICENDA SOPRA FA SEGUITO AL RICORSO DEI NUMEROSI PROPONENTI (N.177 PER IL RICORSO M. E C.TI E N.310 PER IL RICORSO C. E C.TI, PER UN TOTALE DI 487) RICHIEDENTE L ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.787 DEL 24/12/2015 RECANTE AGGIORNAMENTI E RIMODULAZIONI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AMAT IN ORDINE ALLE TARIFFAZIONI INERENTI: I PERMESSI DI ACCESSO IN ZONA ZTL; LE AREE SOGGETTE A SOSTA TARIFFATA (C.D. ZONE BLU), E IL SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTO DEI VEICOLI, A FAR DATA DALL 1/1/2016 E, IN AGGIUNTA, DEI CONSEGUENTI ATTI DEL COMUNE DI PALERMO, COME CITATI IN RICORSO, NONCHÈ DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA QUESTA SOCIETà E IL COMUNE DI PALERMO, ALLEGATO ALLA SUDDETTA DETERMINAZIONE N.787/2015 DEL CONSIGLIO COMUNALE. I DETTI GIUDIZI DINANZI AL T.A.R. SI SONO CONCLUSI FAVOREVOLMENTE PER AMAT - A SEGUITO DELLE RESE SENTENZE N.1381 DEL 10/07/2020 (ALIAS M. E C.TI) E N.1433 DEL 13/07/2020 (ALIAS C. E C.TI), DA QUI LA DOMANDA AD OPPONENDUM DI TUTTE LE CONTROPARTI INNANZI AL C.G.A., CHE, A SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALLA NOTA ALLEGATA (UNITAMENTE AI COMPIEGATI TRASMESSI) DEL 31/07/2023 (PROT. INGRESSO ARCHIFLOW N.21105), SI È NUOVAMENTE CONCLUSA FAVOREVOLMENTE PER AMAT - A SEGUITO DELLE RESE SENTENZE N.495 DEL 10/07/2020 (ALIAS M. E C.TI) E N.494 DEL 31/07/2020 (ALIAS C. E C.TI) -. LE SENTENZE DEI QUATTRO GIUDIZI ANZIDETTI HANNO DISPOSTO, DUNQUE, LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE DELLE CONTROPARTI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI AD € 23.345,92=, COME SI EVINCE, FRA L ALTRO, DALL ALLEGATA NOTA (TRASMESSA PER CONOSCENZA ALLA SOCIETà DAL PROF. AVV. R., CON ALLEGATO PROT. N.21323/23) RICHIEDENTE A QUESTE ULTIME, PER MEZZO DEL LORO PATROCINANTE IN GIUDIZIO, L ESECUZIONE DEI CONDANNATORI DI CUI ALLE SENTENZE OVVERO IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI AMAT. CONSIDERATO, PERTANTO, CHE LE CONTROPARTI NON HANNO AD OGGI ADEMPIUTO ALL ESECUZIONE SPONTANEA DI QUANTO PRESCRITTO NEL CONDANNATORIO DELLE PRECITATE SENTENZE, NONOSTANTE IL SOLLECITO AD ADEMPIERE DEL DIFENSORE INCARICATO, CON ALLEGATA NOTA PROT. N.26676/23, IL PROF. AVV. S. R. HA TRASMESSO GLI SCHEMI DI PROCURA SPECIALE, NELL EVENTUALE VOLONTà DI PROCEDERE LEGALMENTE AL RECUPERO DELLE SPESE DI CONDANNA ANZIDETTE, CON L OSSERVAZIONE CHE AMAT È TENUTA A PAGARE LE MIE PARCELLE INDIPENDENTEMENTE DAL RECUPERO DELLE SPESE DI CUI ALLE CONDANNE ; E TALE LIQUIDAZIONE DI ONORARIO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITà IN C.G.A. - È STATA GIà EFFETTUATA A MEZZO DELLA D.D.G. N.306 DEL 12/10/2023 E RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITà DINANZI AL T.A.R. SICILIA È STATA GIà EFFETTUATA A MEZZO D.P. N.446 DEL 16/09/2020. IN SEGUITO, IL DETTO PROFESSIONISTA, CON ALLEGATO PROT. N.27142/2023, HA TRASMESSO DUE PREVENTIVI DI MASSIMA PER L ATTIVITà DI ASSISTENZA NEL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUDIZIO M. E C.TI E PER QUELLE DEL GIUDIZIO C. E C.TI DI CUI AI CONDANNATORI DI CHE TRATTASI, TANTO DEL T.A.R. SICILIA E TANTO DEL C.G.A. REG. SICILIANA, CON LA PRECISAZIONE, STANTE L ELEVATO NUMERO DEI PROPONENTI IL RICORSO (N.177 PER IL RICORSO M. E C.TI E N.310 PER IL RICORSO C. E C.TI) PER UN TOTALE DI CIRCA 487, CHE LE AZIONI ESECUTIVE NEI CONFRONTI DEI PREDETTI COMPORTANO NOTEVOLI DIFFICOLTà A COMINCIARE DALLA INDIVIDUAZIONE DEL DOMICILIO DEI PREDETTI . I PREVENTIVI IN QUESTIONE, CHE COMPORTEREBBERO UN INIZIALE IMPEGNO DI SPESA CERTO COMPLESSIVO DI € 3.920,49=, OLTRE ACCESSORIE E ONERI DI LEGGE, ATTENGONO AI SOLI ATTI DI PRECETTO E ALLA EVENTUALE ESECUZIONE, PER LA QUALE SONO STATE INDICATE LE SOLE PRIME DUE FASI (INTRODUTTIVA E DI TRATTAZIONE), CON L ESCLUSIONE DELLE SPESE VIVE, ALLO STATO ATTUALE NON QUANTIFICABILI, E LA PRECISAZIONE DEL PROFESSIONISTA, IN ULTIMO, CHE ESSENDO LE CONDANNE AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI A CARICO DI SOGGETTI (RICORRENTI/APPELLANTI) OBBLIGATI IN SOLIDO, PER CIASCUNO DI COLORO CONTRO CUI SI AGIRà VERRà APPLICATO L AUMENTO NELLA MISURA DI CUI ALL ART. 4, COMMA 2, DEL D.M. 55/2014, OSSIA PER OGNI SOGGETTO OLTRE IL PRIMO NELLA MISURA DEL 30 PER CENTO, FINO A UN MASSIMO DI DIECI SOGGETTI, E DEL 10 PER CENTO PER OGNI SOGGETTO OLTRE I PRIMI DIECI, FINO AD UN MASSIMO DI TRENTA . CIò DETTO, APPARE NECESSARIO CONSIDERARE IL GRAVAME ECONOMICO INDEFINITO PER LA SOCIETà IN CONSIDERAZIONE DEL NUMERO RILEVANTE DI CONTROPARTI, NONOSTANTE IL LORO OBBLIGO SOLIDALE, E DELLE SPESE DI CONTENZIOSO EVENTUALI CON UN INCERTO ESITO.
Determinato:
IL RECUPERO DELLE SOMME DI CUI AI CONDANNATORI- STANTE LA CONDANNA IN SOLIDO - AFFIDANDO L'INCARICO ALL'AVV. A.O..