SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
22
- Data:
05-03-2024
Proponente:
SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto:
GIUDIZIO DI LAVORO: Z. L./AMAT PALERMO S.P.A.. TRIBUNALE DEL LAVORO DI PALERMO. AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.
Motivazione:
CON RICORSO NOTIFICATO IL 19.04.2023 E CON UDIENZA FISSATA IN DATA 21.03.2024, IL RICORRENTE Z. L., POSTO IN QUIESCENZA NELL ULTIMO QUINQUENNIO, HA CONVENUTO L AMAT PALERMO S.P.A., INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PALERMO ED HA CHIESTO: - DI ACCERTARE E DICHIARARE CHE IL RICORRENTE HA DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE DEL T.F.R. CON L INCLUSIONE DELLE INDENNITà AZIENDALI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, INDENNITà ART. 12 ACCORDO 31.07.2003, INDENNITà ART. 7/A E 7/B, INCENTIVO REDD. SUPERMINIMO, ACCORDO 29.07.2005, INCENTIVO PROFESSIONALE); - PER LA DETERMINAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL RICORRENTE IN CASO DI CONTESTAZIONE, DISPORRE CONSULENZA TECNICA IN DIPENDENZA DEI DIRITTI COME SOPRA RICHIESTI E CON SVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI DALLA SCADENZA DI CIASCUN RATEO AL SODDISFO; - DI DICHIARARE CHE IL RICORRENTE HA DIRITTO A 4 GIORNI DI FERIE PER LE EX FESTIVITà SOPPRESSE MAI GODUTE E MAI CONCESSE DALL AZIENDA CONSEGUENTEMENTE PER IL PREGRESSO SI CHIEDE LA MONETIZZAZIONE DEGLI STESSI NEI MODI E TERMINI DI LEGGE; - DI DICHIARARE CHE IL RICORRENTE HA DIRITTO NELLE GIORNATE DI FERIE GODUTE ALLA NORMALE RETRIBUZIONE SPETTANTE SECONDO CONTRATTO, QUINDI AL MINIMO DI STIPENDIO, L INDENNITà DI CONTINGENZA, IL T.D.R. E TUTTE LE RETRIBUZIONI FISSE E CONTINUATIVE SPETTANTI IN BUSTA PAGA E IN PARTICOLARE, STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO E NOTTURNO COD. 3510-3512-3516-3518-3520, PROVVIGIONE VENDITE A BORDO COD. 3121-3123-3039, FESTIVITà COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO, INDENNITà DI GUIDA, INDENNITà DI TURNO, INDENNITà EFFETTIVA GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD. 3145, INDENNITà EFFETTIVA GUIDA AUTOSNODATI/TRAM COD. 3147, INDENNITà TURNI AVVICENDATI COD. 3019, INDENNITà MANSIONE COD 3001, INDENNITà LAVORO DOMENICALE COD. 3020, TEMPI ACCESSORI ART. 1 A.A. DEL 18.10.1995 COD. 3004 E RATEI 13MA E 14MA MENSILITà ; - DI RITENERE E DICHIARARE CHE CON L ART. 4 DELL ACCORDO DEL 10 MAGGIO 2022 POICHÈ A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2022 VIENE ISTITUITA L INDENNITà RETRIBUZIONE FERIE DEL VALORE DI € 8,00 LORDI DA CORRISPONDERSI PER CIASCUNA GIORNATA DI FERIE FRUITA DAL LAVORATORE. CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE L AZIENDA CONVENUTA AL PAGAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI SIA DAL RICONOSCIMENTO DELLA RILIQUIDAZIONE DEL PERIODO DI FERIE, SIA ALLA MONETIZZAZIONE DELLE 4 GIORNATE DI FERIE EX FESTIVITà SOPPRESSE NON CONCESSE DALLA CONVENUTA, PARI AD € 3.245,89=; - PER LA DETERMINAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL RICORRENTE DISPORRE E NOMINARE UN CTU PER CONSULENZA TECNICA IN DIPENDENZA DEI DIRITTI COME SOPRA RICHIESTI E CON SVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI DALLA SCADENZA DI CIASCUN RATEO AL SODDISFO. A SEGUITO DELLE DETTE PRETESE DEL RICORRENTE E PER RICORSI SIMILI, QUESTA UNITà CON NOTA PROT. N. 2031 DEL 18.01.2024, HA CHIESTO UNA RELAZIONE ALLA DIREZIONE RISORSE UMANE, LA QUALE CON NOTA PROT. N. 6235 DEL 26.02.2024, HA SOSTANZIALMENTE DISSENTITO DALLE PRETESE DEL RICORRENTE. IN RELAZIONE AL DIRITTO A PERCEPIRE LE INDENNITà DENOMINATE 7/A E 7/B DI CUI ALL ACCORDO AZIENDALE DEL 18.10.1995, GIà RICONOSCIUTE AL PERSONALE AZIENDALE ASSUNTO PRIMA DEL RICORRENTE, SI PRECISA CHE L ART. 7 DELL ACCORDO AZIENDALE DEL 18.10.1995 È APPLICABILE AL PERSONALE IN FORZA ALLA DATA DEL 08.08.1995. NESSUN ALTRO ACCORDO SUCCESSIVO È INTERVENUTO A MODIFICARE LA DATA DI APPLICAZIONE AL PERSONALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA SU RIPORTATA. IN MERITO AL LAMENTATO RICONOSCIMENTO DELLA QUATTRO GIORNATE DI FERIE AGGIUNTIVE PER LE EX FESTIVITà SOPPRESSE, LA DIREZIONE RISORSE UMANE RILEVA CHE, SE DA UN LATO È VERO CHE SPETTANO N. 25 GIORNI DI FERIE È PUR VERO CHE L AMAT HA ADOTTATO IL CRITERIO DELLA C.D. SETTIMANA CORTA , TALI GIORNATE SI RIDUCONO A N. 21 PER EFFETTO DELL APPLICAZIONE DELL ART. 10 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI DEL 12 MARZO 1980 NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE OGNI SETTIMANA DI FERIE SARà RAGGUAGLIATA A 6 (SEI) GIORNI LAVORATIVI; TUTTAVIA, IN CASO DI DISTRIBUZIONE DELL ORARIO DI LAVORO SU CINQUE GIORNI, CIASCUN GIORNO FRUITO COME FERIE VERRà COMPUTATO PER 1,2 (UNO VIRGOLA DUE) . QUINDI PARTENDO DAL N. 25 E MOLTIPLICANDO PER 1,2 OTTENIAMO, PER ECCESSO N. 21 GIORNI. L IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE DEL 28.11.2015 DI RINNOVO DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, HA PREVISTO L AGGIUNTA DI N. 4 GIORNATE QUALI FESTIVITà SOPPRESSE. DA CIò SI DEDUCE, CHE LE GIORNATE DI FERIE, AMMONTANO CORRETTAMENTE A N. 25. IN ORDINE ALLA TERZA RICHIESTA DEL RICORRENTE, LA RELAZIONE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE, ACCERTA CHE COME STABILITO DALL ART. 10 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI DEL 12.03.1980 GLI AGENTI AVRANNO DIRITTO AD UN PERIODO ANNUALE DI FERIE, CON LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE NORMALE DI CUI ALL ULTIMO COMMA DEL PRECEDENTE ART. 1 E QUINDI NON VANNO RICOMPRESE LE VOCI CHE IL RICORRENTE PRETENDE DI VOLERE RICOMPRESE NELLA CORRESPONSIONE DELLA GIORNATA DI FERIE. PER QUANTO RIGUARDA LA QUARTA DOMANDA, LA RELAZIONE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE, RISCONTRA CHE, PER EFFETTO DELL ART. 4 DEL C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI DEL 10.05.2022, LE PARTI STIPULANTI HANNO CONVENUTO DI GARANTIRE AI LAVORATORI UN TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE RAPPORTATO ALLA COMPLESSIVA RETRIBUZIONE PERCEPITA IN CONNESSIONE CON LE NORMALI PRESTAZIONI SVOLTE DURANTE I PERIODI DI LAVORO. A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2002 VIENE ISTITUITA UNA NUOVA INDENNITà DENOMINATA, INDENNITà RETRIBUZIONE FERIE, DEL VALORE DI € 8,00 GIORNALIERI … .DETTA INDENNITà SOSTITUISCE E ASSORBE OGNI EVENTUALE INCIDENZA SULLA RETRIBUZIONE PER FERIE DELLE VOCI E INDENNITà DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA … . A SOSTENERE QUANTO SOSTENUTO DAI NOSTRI UFFICI, È STATO ANCHE L ESITO POSITIVO DI ALCUNI NOSTRI GIUDIZI CONCLUSI CON SENTENZE ALLEGATE ALLA PRESENTE, INVIATI DAGLI AVVOCATI P. B., G. G., C. S., G. G., G. D. M., C. M. E R. C.. VISTO L IMMINENTE UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE, FISSATA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI PALERMO IN DATA 21.03.2024, CONSIDERATO CHE TRATTASI DI ATTO INDISPENSABILE DELL AMAT PALERMO S.P.A., PER LA DIFESA IN GIUDIZIO, SI RITIENE OPPORTUNO COSTITUIRSI AL FINE DI RIBADIRE LA CORRETTEZZA DELL OPERATO SVOLTO DALLA SOCIETà E CONTESTARE LE DOMANDE AVVERSARIE.
Determinato:
- AUTORIZZARE IL CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO DI LAVORO Z. L./AMAT PALERMO S.P.A. , INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PALERMO, AD UN LEGALE DI FIDUCIA DELLA SOCIETÃ , SCELTO TRA GLI ISCRITTI ALL ALBO AZIENDALE, PER TUTELARE LE RAGIONI DELL AMAT PALERMO S.P.A., DI CUI IN NARRATIVA. - LA SPESA PRESUNTA PER DETTO CONFERIMENTO È DI € 1.313,00=, CHE GRAVERÃ SUL CONTO 205535 SPESE LEGALI DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.