SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
32
- Data:
30-04-2024
Proponente:
SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto:
GIUDIZIO DI LAVORO: A. G. E C.TI/AMAT PALERMO S.P.A. TRIBUNALE DEL LAVORO DI PALERMO. AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.
Motivazione:
CON RICORSO NOTIFICATO IL 05.03.2024 E CON UDIENZA FISSATA PER IL GIORNO 08.05.2024, I RICORRENTI A. G., B. G., G. A., L.M. G. E T. R., POSTI IN QUIESCENZA NELL ULTIMO QUINQUENNIO, HANNO CONVENUTO L AMAT PALERMO S.P.A., INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PALERMO ED HANNO CHIESTO: 1) DI ACCERTARE E DICHIARARE CHE CIASCUN RICORRENTE HA DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE DEL T.F.R. CON L INCLUSIONE DELLE INDENNITà AZIENDALI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, INDENNITà ART. 7/A E 7/B, E SOLO PER A. E T. INCENTIVO REDD. SUPERMINIMO, INCENTIVO PROFESSIONALE); 1) G. È PERTANTO CREDITORE DI EURO 9.510,09 DAL 1996 ED EURO 4.617,18 DAL 2007; 2) B. È PERTANTO CREDITORE DI EURO 10.110,08 DAL 1996 ED EURO 4.667,89 DAL 2007; 3)T. È PERTANTO CREDITORE DI EURO 10.944,53 DAL 1996 ED EURO 4.743,51 DAL 2007; 4) A. È PERTANTO CREDITORE DI EURO 10.944,53 DAL 1996 ED EURO 4.861,19 DAL 2007; 5) L. M. È PERTANTO CREDITORE DI EURO 11.049,80 DAL 1996 ED EURO 4.888,38 DAL 2007. 2) PER LA DETERMINAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI RICORRENTI IN CASO DI CONTESTAZIONE SULLE SOMME DI CUI AL PUNTO 1, DISPORRE CONSULENZA TECNICA IN DIPENDENZA DEI DIRITTI COME SOPRA RICHIESTI E CON SVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI DALLA SCADENZA DI CIASCUN RATEO AL SODDISFO. 3) PER L EFFETTO, CONDANNARE L AMAT, A CORRISPONDERE A CIASCUN RICORRENTE LA RILIQUIDAZIONE DEL TFR, OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, DAL DOVUTO PAGAMENTO ALL EFFETTIVA CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE; 4) DI DICHIARARE CHE I RICORRENTI HANNO DIRITTO A 4 GIORNI DI FERIE PER LE EX FESTIVITà SOPPRESSE, 19 MARZO (SAN GIUSEPPE), ASCENSIONE, CORPUS DOMINI, 4 NOVEMBRE (UNITà NAZIONALE), MAI GODUTE E MAI CONCESSE DALL AZIENDA CONSEGUENTEMENTE PER IL PREGRESSO SI CHIEDE LA MONETIZZAZIONE DEGLI STESSI NEI MODI E TERMINI DI LEGGE; 5) DI DICHIARARE CHE CIASCUN RICORRENTE HA DIRITTO NELLE GIORNATE DI FERIE GODUTE ALLA NORMALE RETRIBUZIONE SPETTANTE SECONDO CONTRATTO, QUINDI AL MINIMO DI STIPENDIO, L INDENNITà DI CONTINGENZA, IL T.D.R. E TUTTE LE RETRIBUZIONI FISSE E CONTINUATIVE SPETTANTI IN BUSTA PAGA E IN PARTICOLARE, STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO E NOTTURNO COD. 3510-3512-3516-3518-3520, PROVVIGIONE VENDITE A BORDO COD. 3121-3123-3039, FESTIVITà COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO, INDENNITà DI GUIDA, INDENNITà DI TURNO, INDENNITà EFFETTIVA GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD. 3145, INDENNITà EFFETTIVA GUIDA AUTOSNODATI/TRAM COD. 3147, INDENNITà TURNI AVVICENDATI COD. 3019, INDENNITà MANSIONE COD 3001, INDENNITà LAVORO DOMENICALE COD. 3020, TEMPI ACCESSORI ART. 1 A.A. DEL 18.10.1995 COD. 3004 E RATEI 13MA E 14MA MENSILITà . 6) CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE L AZIENDA CONVENUTA AL PAGAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI SIA DAL RICONOSCIMENTO DELLA RILIQUIDAZIONE DEL PERIODO DI FERIE SIA ALLA MONETIZZAZIONE DELLE 4 GIORNATE DI FERIE EX FESTIVITà SOPPRESSE NON CONCESSE DALLA CONVENUTA; 7) DI DICHIARARE CHE LE PARTI SOCIALI CON ACCORDO DEL 10 MAGGIO 2022 ART. 4 HANNO STIGMATIZZATO UN COMPENSO FORFETTARIO DI EURO 8 DA CORRISPONDERSI AI LAVORATORI ESCLUSIVAMENTE NELLE GIORNATE DI FERIE; 8) DI RITENERE E DICHIARARE CHE IL POSSESSO DEL TITOLO (NEL CASO DI SPECIE LA CARTA CQC) RISPONDA ALL INTERESSE ESCLUSIVO DEL DATORE DI LAVORO E COME TALE LE SPESE DEVONO ESSERE A CARICO DELL AMAT; 9) DI CONDANNARE L AMAT A RIMBORSARE AI RICORRENTI AUTISTI LA SOMMA DI € 180,00 EURO PER CIASCUN RICORRENTE ED EURO 250,00 A M. ANTICIPATA DI TASCA PROPRIA PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC). IN SPREGIO AGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI CON I SINDACATI E AL CCNL DI SETTORE; 10) DI RITENERE E DICHIARARE CHE IL CORSO PER IL RINNOVO DELLA CQC DOVEVA ESSERE ESPERITO DURANTE L ORARIO DI LAVORO (ART. 35 CCNL AUTOFERROTRANVIERI); 11) DI CONDANNARE L AMAT A RIMBORSARE/RISARCIRE LE 35 ORE DEDICATE AL RINNOVO DELLA CQC NELLE GIORNATE DI FERIE NELLA MISURA DI EURO 600,00 O IN QUELLA MINORE O MAGGIORE SOMMA CHE IL TRIBUNALE RITERRà EQUA PER CIASCUN RICORRENTE. 12) PER LA DETERMINAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL RICORRENTE QUALORA VENGA CONTESTATA LA SOMMA DI EURO 780,00 PER CIASCUN RICORRENTE (180,00 EURO PER IL COSTO ANTICIPATO PER IL RINNOVO DELLA CPC, OLTRE EURO 600,00 PER RIMBORSO/RISARCIMENTO DELLE 35 ORE) PER CIASCUN RICORRENTE ED IN CASO DI CONTESTAZIONE SULL AMMONTARE DISPORRE E NOMINARE UN CTP PER CONSULENZA TECNICA IN DIPENDENZA DEI DIRITTI COME SOPRA RICHIESTI E CON SVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI DALLA SCADENZA DI CIASCUN RATEO AL SODDISFO. A SEGUITO DELLE DETTE PRETESE DEL RICORRENTE E PER RICORSI SIMILI, QUESTA UNITà CON NOTA PROT. N. 10528 DEL 04.04.2024, HA CHIESTO UNA RELAZIONE ALLA DIREZIONE RISORSE UMANE, LA QUALE CON NOTA PROT. N. 11806 DEL 16.04.2024, HA SOSTANZIALMENTE DISSENTITO DALLE PRETESE DEI RICORRENTI. IN MERITO AL DIRITTO A PERCEPIRE LE INDENNITà DENOMINATE 7/A E 7/B DI CUI ALL ACCORDO AZIENDALE DEL 18/10/1995, GIà RICONOSCIUTE AL PERSONALE AZIENDALE ASSUNTO PRIMA DEI RICORRENTI, SI PRECISA CHE L ART. 7 DELL ACCORDO AZIENDALE DEL 18.10.1995 È APPLICABILE AL PERSONALE IN FORZA ALLA DATA DEL 08/08/1995. NESSUN ALTRO ACCORDO SUCCESSIVO È INTERVENUTO A MODIFICARE LA DATA DI APPLICAZIONE AL PERSONALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA SU RIPORTATA. IN RELAZIONE AL LAMENTATO RICONOSCIMENTO DELLA QUATTRO GIORNATE DI FERIE AGGIUNTIVE PER LE EX FESTIVITà SOPPRESSE, LA DIREZIONE RISORSE UMANE RILEVA CHE, È QUANTO PREVISTO DALL ART. 5 DEL C.C.N.L. 23 LUGLIO 1976 CONTATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI, COME SOSTITUITO DALL ART. 10 DEL CCNL DEL 12 MARZO 1980, A SUA VOLTA INTEGRATO DALL ART. 5 DEL CCNL 27/11/2000. CONTRARIAMENTE A QUANTO AFFERMATO NEL RICORSO, SE DA UN LATO È VERO CHE SPETTANO N. 25 GIORNI DI FERIE È VERO, PURE, CHE AMAT ADOTTANDO IL CRITERIO DELLA C.D. SETTIMANA CORTA TALI GIORNATE SI RIDUCONO A N. 21 PER EFFETTO DELLA APPLICAZIONE DELL ART. 10 DEL CCNL DEL 12 MARZO 1980 NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE OGNI SETTIMANA DI FERIE SARà RAGGUAGLIATA A 6 (SEI) GIORNI LAVORATIVI; TUTTAVIA, IN CASO DI DISTRIBUZIONE DELL ORARIO DI LAVORO SU CINQUE GIORNI, CIASCUN GIORNO FRUITO COME FERIE VERRà COMPUTATO PER 1,2 (UNO VIRGOLA DUE) . QUINDI PARTENDO DAL N. 25 E MOLTIPLICANDO PER 1,2 OTTENIAMO, PER ECCESSO N. 21 GIORNI. L IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2015 DI RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI-INTERNAVIGATORI (MOBILITà -TPL) HA PREVISTO L AGGIUNTA DI N. 4 GIORNATE QUALI FESTIVITà SOPPRESSE. DA CIò SI DEDUCE, CHE LE GIORNATE DI FERIE, AMMONTANO CORRETTAMENTE A N. 25. IN ORDINE ALLA RICHIESTA DEI RICORRENTI, PER LA RETRIBUZIONE DELLE FERIE DEGLI AUTOFERROTRANVIERI, LA RELAZIONE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE, ACCERTA CHE COME STABILITO DALL ART. 10 DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI DEL 12/03/1980 GLI AGENTI AVRANNO DIRITTO AD UN PERIODO ANNUALE DI FERIE, CON LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE NORMALE DI CUI ALL ULTIMO COMMA DEL PRECEDENTE ART. 1 . IN TALE RETRIBUZIONE, QUINDI, NON RIENTRANO QUELLE VOCI DI CEDOLINO CHE I RICORRENTI PRETENDONO DI VOLERE RICOMPRESE NELLA CORRESPONSIONE DELLE GIORNATE DI FERIE. SI AGGIUNGA CHE PER EFFETTO DELL ART. 4 CCNL DEL 10/05/2022 LE PARTI STIPULANTI HANNO CONVENUTO DI GARANTIRE AI LAVORATORI UN TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE RAPPORTATO ALLA COMPLESSIVA RETRIBUZIONE PERCEPITA IN CONNESSIONE CON LE NORMALI PRESTAZIONI SVOLTE DURANTE I PERIODI DI LAVORO, A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2002 VIENE ISTITUITA UNA NUOVA INDENNITà DENOMINATA, INDENNITà RETRIBUZIONE FERIE, DEL VALORE DI € 8,00 GIORNALIERI … DETTA INDENNITà SOSTITUISCE E ASSORBE OGNI EVENTUALE INCIDENZA SULLA RETRIBUZIONE PER FERIE DELLE VOCI E INDENNITà DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA … . A SOSTENERE QUANTO SOSTENUTO DAI NOSTRI UFFICI, È STATO ANCHE L ESITO POSITIVO DI ALCUNI NOSTRI GIUDIZI CONCLUSI CON SENTENZE ALLEGATE ALLA PRESENTE, INVIATI DAGLI AVVOCATI P. B., G. G., C. S., G. G., G. D. M., C. M., R. C. E S. M.. VISTO L IMMINENTE UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE, FISSATA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI PALERMO IN DATA 08.05.2024, CONSIDERATO CHE TRATTASI DI ATTO INDISPENSABILE DELL AZIENDA, PER LA DIFESA IN GIUDIZIO, SI RITIENE OPPORTUNO COSTITUIRSI AL FINE DI RIBADIRE LA CORRETTEZZA DELL OPERATO SVOLTO DALLA SOCIETà E CONTESTARE LE DOMANDE AVVERSARIE.
Determinato:
- AUTORIZZARE IL CONFERIMENTO DI RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO DI LAVORO A. G. E C.TI/AMAT PALERMO S.P.A. , INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PALERMO, AD UN LEGALE DI FIDUCIA DELLA SOCIETÃ , SCELTO TRA GLI ISCRITTI ALL ALBO AZIENDALE, PER TUTELARE LE RAGIONI DELL AMAT PALERMO S.P.A., DI CUI IN NARRATIVA. - LA SPESA PRESUNTA PER DETTO CONFERIMENTO È DI € 1.313,00=, CHE GRAVERÃ SUL CONTO 205535 SPESE LEGALI DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.