SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO ORDINE DEL GIORNO:
18
- Data:
20-09-2024
Proponente:
SERVIZIO AFFARI LEGALI
Oggetto:
LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO (FASE DECISORIA) IN FAVORE DELL’AVV. LORENZO MARIA DENTICI. GIUDIZIO DI LAVORO: “R.S./AMAT PALERMO S.P.A./I.N.P.S. - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (R.G. N.16920/2016), AVVERSO LA SENTENZA N.1272/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO (R.G. N.2469/2013)”, CONCLUSO CON SENTENZA N.12617/2022.
Motivazione:
CON DETERMINAZIONE N.144 DEL 22/07/2016, L’AMAT HA CONFERITO INCARICO DI RAPPRESENTANZA ALL’AVV. LORENZO MARIA DENTICI, PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PORTANTE N° R.G. 16920/2016 E INCOATO DAL SIG. R.S. NEI CONFRONTI DI AMAT PALERMO S.P.A. E DELL’I.N.P.S. INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, AVVERSO LA SENTENZA N.1272/2015 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO NEL PRECEDENTE GIUDIZIO “AMAT PALERMO S.P.A./R.S./I.N.P.S. (R.G. N.2469/2013)”. PER UNA DISAMINA BREVE DEL CONTENZIOSO, SI INDICA CHE: - CON SENTENZA N.1473/2013 DEL TRIBUNALE DI PALERMO, IL GIUDICANTE AVEVA CONDANNATO LA SOCIETà AMAT (IN QUALITà DI CONVENUTA IN GIUDIZIO) AL VERSAMENTO, IN FAVORE DEL PREDETTO SIG. R.S.( IN QUALITà DI PARTE ATTRICE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO), DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONNESSI A PRECEDENTI DIFFERENZE RETRIBUTIVE RICONOSCIUTEGLI CON ALTRA SENTENZA DEL 2001. QUEST’ULTIMA SENTENZA, AVEVA DICHIARATO IL DIRITTO DEL RICORRENTE, CIOè DEL SIG. R., AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO RELATIVO AL 6° LIVELLO DI OPERAIO QUALIFICATO E AVEVA CONDANNATO AMAT AL PAGAMENTO DI TALI DIFFERENZE RETRIBUTIVE. - AVVERSO LA SUPERIORE SENTENZA DI PRIMO GRADO SI APPELLAVA AMAT, CHE, IN RIFORMA DELLA SENTENZA IN PRECEDENZA RICHIAMATA, VEDEVA ACCOLTA LA PROPRIA RICHIESTA DI PRESCRIZIONE QUINQUENNALE FORMULATA UNITAMENTE ALL’INPS ED OTTENEVA LA DECISIONE DI RIGETTO DELLA DOMANDA AVANZATA DAL SIG. R. CONTRO L’AMAT E L’INPS E LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI DEI DUE GRADI DI GIUDIZIO. - A SUA VOLTA, AVVERSO LA SENTENZA DI APPELLO PRECEDENTE (N.1272/2015), IL SIG. R. ADIVA LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, CHE, CON ALLEGATA SENTENZA N.12617/2022, SI è PRONUNCIATA CON IL RIGETTO DEL RICORSO E CON LA CONSEGUENTE CONDANNA DEL RICORRENTE R.S. AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITà SIA IN FAVORE DI AMAT E SIA DELL’INPS OLTRE AGLI ESBORSI, SPESE GENERALI E ACCESSORI DI LEGGE NONCHé, ESSENDO SUSSISTENTI I PRESUPPOSTI PROCESSUALI PER IL VERSAMENTO, DA PARTE RICORRENTE, DELL’ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO PARI A QUELLO PREVISTO IN RICORSO., SE DOVUTO. SENONCHé, CON ALLEGATA NOTA PROT. N.25874/2022, è STATO CHIESTO AL DIFENSORE FIDUCIARIO DI INTERCEDERE NEI CONFRONTI DEL SUO COLLEGA DI CONTROPARTE PER IL BONARIO ADEMPIMENTO DELL’ESECUZIONE DEL CONDANNATORIO DI SENTENZA DA PARTE DEL SUO ASSISTITO. SI EVIDENZIA, INOLTRE, SEMPRE RELATIVAMENTE AL SIG. R.S., L’ATTUALE INCARICO, A SUO TEMPO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N.9/2016 ALL’AVV. CONCETTA PENNISI, PER IL RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO. IN ENTRAMBI I CASI, COMUNQUE, NON SONO SUSSISTENTI ALLO STATO COMUNICAZIONI DA PARTE DEI PREDETTI LEGALI INERENTI AL CONFERMATO RECUPERO INTEGRALE E/O PARZIALE DELLE DETTE SPESE PROCESSUALI PER I TRE GRADI DI GIUDIZIO. NEL FRATTEMPO, LA COMPETENTE DIREZIONE CONTABILE DISPONE DI UNA FATTURA A SALDO (PER LA SOLA FASE DECISORIA) DELL’ATTIVITà DI CUI S’è DETTO DA PARTE DELL’AVV. DENTICI (FATT. N.54/2022) E CHE OCCORRE LIQUIDARE, COSì FORMULATA: SALDO GIUDIZIO R. – AMAT (CASSAZIONE). ATTIVITà GIUDIZIALE INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE R.G. N.16920/2016: € 1.946,88, COSTITUITO DALLA SOMMATORIA DELL’ONORARIO A SALDO E INCLUSO C.P.A. 4%, I.V.A. ESCLUSA E AL LORDO DELLA RITENUTA D’ACCONTO, RISPONDENTE AL COMPENSO DETERMINATO DALLA SOCIETà CON IL TARIFFARIO AZIENDALE ALL’EPOCA VIGENTE. PER COMPLETEZZA SI EVIDENZA, CHE CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.11/2017 CHE SI ALLEGA, L’AVV. DENTICI HA AVUTO LIQUIDATO LE PROPRIE SPETTANZE IN ACCONTO INERENTI ALLE FASI STUDIO, INTRODUTTIVA E ISTRUTTORIA ATTINENTI AL GIUDIZIO R.S./AMAT PALERMO/I.N.P.S. DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.
Determinato:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESAMINATA LA SUPERIORE RELAZIONE N.26187 DEL 28/08/2024 DELLA DIREZIONE AFFARI LEGALI U.O. AFFARI LEGALI DI CUI FA PROPRI I CONTENUTI. D E L I B E R A AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.946,88=, IN FAVORE DELL’AVV. LORENZO MARIA DENTICI, QUALE SALDO COMPENSO PER L’ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO “R.S./AMAT PALERMO S.P.A./I.N.P.S. - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (R.G. N.16920/2016), AVVERSO LA SENTENZA N.1272/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO (R.G. N.2469/2013)”, CONCLUSO CON SENTENZA N.12617/2022, CIFRA QUESTA COMPRENSIVA OLTRE AL COMPENSO ONORARIO A SALDO (FASE DECISORIA) DEL C.P.A. 4%, I.V.A. ESCLUSA E AL LORDO DELLA RITENUTA D’ACCONTO, RISPONDENTE AL COMPENSO DETERMINATO DALLA SOCIETà CON IL TARIFFARIO AZIENDALE ALL’EPOCA VIGENTE. L’IMPORTO ANZIDETTO DI € 1.946,88=, COSTITUITO DAL COMPENSO - ORA CONSOLIDATO RISPETTO ALL’ORIGINARIO IMPEGNO PRESUNTIVO DI SPESA ASSUNTO, CON LA DETERMINAZIONE DI INCARICO SOTTO RIPORTATA – E DAI COSTI AGGIUNTIVI PER ONERI ACCESSORI DI LEGGE (SPESE GENERALI, MARCA BOLLO E C.P.A., CALCOLATI NELLE MODALITà E PERCENTUALI PRESCRITTE SUL PRECITATO COMPENSO CERTO), GRAVA SUL CONTO D’IMPUTAZIONE 205535 “SPESE LEGALI” DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO. PER LA PUBBLICAZIONE EX ART. 15 BIS D.LGS. N. 33/2013 SI PRECISA CHE, CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.144 DEL 22/07/2016, è STATO CONFERITO AL DETTO AVV. LORENZO MARIA DENTICI INCARICO FIDUCIARIO E CHE IL CURRICULUM DELLO STESSO è PUBBLICATO SUL SITO “AMAT PALERMO S.P.A. ALBO PROFESSIONISTI”.