SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO ORDINE DEL GIORNO:
13
- Data:
10-10-2024
Proponente:
AREA RISORSE UMANE
Oggetto:
MANTENIMENTO IN SERVIZIO, AI SENSI DI LEGGE, DEL COLLABORATORE DI ESERCIZIO C. F. , MATR. N.XXXX, AI FINI DELL’INCREMENTO DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA.
Motivazione:
IL SIG. C. F., COLLABORATORE DI ESERCIZIO , MATRICOLA N.XXXX, IN FORZA ALLA DIREZIONE AFFARI GENERALI, CON LA QUI ACCLUSA NOTA DEL 4 GIUGNO U.S. , HA CHIESTO DI POTERE PROSEGUIRE IL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE IL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO ANAGRAFICO PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA, COME PREVISTO DALL’ORDINAMENTO AL FINE DI INCREMENTARE LA PROPRIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA PRESSO INPS. SI RAMMENTA COME LA RIFORMA DI CUI ALL’ART.24 DEL D.L.201/2011 CONVERTITO IN LEGGE 214/2011, ABBIA AUMENTATO L’ETà PENSIONABILE ED INCENTIVATO, ATTRAVERSO IL PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE, IL PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITà LAVORATIVA FINO AL MASSIMO DELLA FLESSIBILITà (70 ANNI), FERMI RESTANDO I LIMITI ORDINAMENTALI DEI RISPETTIVI SETTORI DI APPARTENENZA E FATTI SALVI GLI ADEGUAMENTI ALLA SPERANZA DI VITA, RIASSORBENDO, DI FATTO, IL PREESISTENTE IMPIANTO NORMATIVO RIFERITO ALL’ESERCIZIO DEL “DIRITTO DI OPZIONE” DA PARTE DEL LAVORATORE AL PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITà LAVORATIVA (LEGGE 54/82 E L.407/92) . SU TALE ULTIMA QUESTIONE è INTERVENUTA POI LA S.C. DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE, CON LA SENTENZA N.17589 DEL 4/9/2015 CHIARENDO CHE, NONOSTANTE L’EVOLUZIONE NORMATIVA, NON SUSSISTE COMUNQUE UN DIRITTO POTESTATIVO DEL LAVORATORE A PROSEGUIRE NEL RAPPORTO DI LAVORO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI FLESSIBILITà, MA CHE TALE OBIETTIVO PUò SOLO ESSERE FRUTTO DI UN ACCORDO TRA LE PARTI, TRA LAVORATORE E AZIENDA. L’INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SCATTA, QUINDI, SE CONSENSUALMENTE STABILITO DALLE PARTI SULLA BASE DI UNA RECIPROCA VALUTAZIONE DI INTERESSI. A TAL UOPO, SI EVIDENZIA CHE IL SIG. C. HA PRESENTATO APPOSITA ISTANZA, INTENDENDO INCREMENTARE IL PIù POSSIBILE LA PROPRIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA SINO AL 31 DICEMBRE 2024. CIò STANTE, SI RAPPRESENTA CHE, COME SI RICAVA DALLA QUI ACCLUSA MAIL IN DATA 18/9/2024, LA DIREZIONE AFFARI GENERALI, PER LE RAGIONI IVI AMPIAMENTE EVIDENZIATE, RITIENE OPPORTUNO TRATTENERE TRATTENERE IN SERVIZIO IL SIG. C. SINO AL 31 DICEMBRE 2024. PREMESSO QUANTO SOPRA, SI SOTTOPONE ALLA S.V. LA RICHIESTA DI CHE TRATTASI, AFFINCHé IL C.D.A. POSSA ESPRIMERSI PER UN EVENTUALE MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL SIG. C. F., COLLABORATORE DI ESERCIZIO, OLTRE IL COMPIMENTO DEL 67° ANNO DI ETà, E PRECISAMENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2024.
Determinato:
AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.L. 201/2011, CONVERTITO IN LEGGE 214/2011,IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL SIG. C. F., COLLABORATORE DI ESERCIZIO, OLTRE IL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO ANAGRAFICO PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA (67 ANNI) E SINO AL 31 DICEMBRE 2024 , AL FINE DI INCREMENTARE LA POSIZIONE CONTRIBUTIVA PRESSO L’INPS.