Con determinazione numero 503 del 5 dicembre 2019 l’Amministratore Unico di Amat Palermo S.p.A., attesa la approvazione del relativo Regolamento dell’O.d.V., nell’assemblea del settembre 2019,procedeva ad indire un bando selettivo per 2 componenti esterni del prefato Organismo.
All’articolo 1 del bando per la procedura di selezione ad evidenza pubblica veniva indicato quale compenso annuo lordo per ciascun componente la somma di euro 8000; cifra questa rispettosa dei limiti dell’articolo 35 dello Statuto aziendale (oggi art. 34 “……compenso lordo complessivamente non superiore al 30% del compenso percepito per la carica di componente dell’Organo Amministrativo”).
La quantificazione di quanto a corrispondersi per le funzioni richieste trovava suffragio nel compenso attribuito all’Amministratore Unico dell’azienda, che, tuttavia, nell’arco di breve tempo veniva nominato Presidente della società assieme ad altri due componenti del Consiglio di Amministrazione ed al contempo vedeva rideterminarsi in misura notevolmente inferiore il proprio compenso.
Occorre considerare che ancora oggi sono in corso delle verifiche per l’esatta determinazione dei compensi dei Consiglieri e che comunque allo stato sono stati determinati in misura inferiore a quella il cui calcolo ha generato quello indicato nel bando, che, pertanto, risulterebbe superiore ai limiti statutari.
Per quanto precede, ed anche tenuto conto dell’art 7 del bando selettivo 3 capoverso, appare necessario determinarsi per la revoca e per l’annullamento in autotutela della determinazione n.503 del 5.12.2019,dell’avviso selettivo che ne è conseguenza, pubblicato il 5.12.2019 e di non dare seguito, pertanto alla disamina dei curricula pervenuti.